Ordinanza n. 807/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19d.l. 688/1982
usata come parametro
citata
- art. 2697Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo e
secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in
materia fiscale"), convertito con modificazione in legge 27 novembre
1982, n. 873, promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 aprile 1987 dalla Corte d'Appello di
Torino nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Montecatini
Edison ed altra contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato,
iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della repubblica n. 31, prima serie speciale,
dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa il 26 giugno 1987 dalla Corte d'Appello di
Torino nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Lanificio F.lli
Cerruti contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta
al n. 799 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno
1987;
Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Montedison Fibre,
della s.p.a. Montecatini Edison e della s.p.a. Lanificio F.lli
Cerruti nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di due giudizi aventi entrambi ad oggetto
la restituzione di diritti doganali (nella specie diritti per servizi
amministrativi) indebitamente corrisposti per l'importazione di merci
provenienti da paesi aderenti al General Agrement on Tariffs and
Trade (G.a.t.t.), la Corte di appello di Torino con ordinanze in data
10 aprile e 26 giugno 1987 (r.o. nn. 277 e 799 del 1987), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19,
comma primo e secondo, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure
urgenti in materia di entrate fiscali", convertito in legge 27
novembre 1982, n. 873), con riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost.;
che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
della norma impugnata nella parte in cui pone a carico di colui che
agisce in ripetizione l'onere, non solo di provare, ex art. 2697,
primo comma, cod. civ., il fatto estintivo della domanda, ma altresì
l'inesistenza del fatto estintivo della propria pretesa, e cioè la
mancata traslazione del tributo su altri soggetti;
che in tal senso, il citato art. 19 violerebbe l'art. 3 Cost.,
creando un'ingiustificata diversità di regime rispetto alla
disciplina generale, (art. 2697, comma secondo, cod. civ.), per la
quale, l'onere di provare gli eventuali fatti estintivi del diritto
azionato in giudizio spetta, invece, al convenuto;
che, inoltre, la disposizione censurata, prevedendo la prova
documentale della mancata traslazione anche per i pagamenti eseguiti
anteriormente alla sua entrata in vigore, si porrebbe in contrasto
con l'art. 24, primo comma, Cost., comprimendo l'effettivo esercizio
del diritto di azione in relazione alle fattispecie sorte quando
ancora la predetta documentazione non era richiesta dall'ordinamento;
che un ulteriore motivo di illegittimità viene ravvisato nel
fatto che la norma impugnata, rendendo definitiva la ritenuta della
somma indebitamente percepita dallo Stato a titolo di imposizione
fiscale, violerebbe l'art. 53 Cost., in quanto manterrebbe un'imposta
non dovuta e quindi, già in tesi, non correlata ad alcuna capacità
contributiva;
che nei giudizi dinanzi a questa Corte si sono costituite le
parti, chiedendo l'accoglimento della questione sollevata, mentre per
la sua inammissibilità, e, comunque, infondatezza ha concluso
l'Avvocatura Generale dello Stato.
Considerato che le cause vanno riunite per la loro identità
oggettiva;
che entrambe le ordinanze di rimessione sono state emanate solo
dopo che la Corte di Cassazione ha rinviato le cause al giudice a quo
per l'applicazione del principio di diritto secondo cui il rimborso
dei d.s.a. è configurabile unicamente per diritti corrisposti in
relazione ad importazioni di merci incluse nella originaria lista
XXVII, annessa all'accordo G.a.t.t.;
che nell'ordinanza n. 277 del 1988, si da atto che le parti
hanno convenuto che le somme richieste dall'attore nella domanda di
riassunzione del giudizio sono solo quelle corrisposte
all'amministrazione per merci comprese nella predetta tabella;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale,
contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura di Stato, appare
rilevante, dovendosi ritenere che la controversia rientri nell'ambito
di applicabilità del censurato art. 19;
che per quanto concerne l'asserita irrazionalità della deroga
apportata dal legislatore in tema di onere probatorio, questa Corte,
con ordinanza n. 651 del 1988, ha già rilevato come la diversa
disciplina introdotta dalla norma impugnata trovi ampia
giustificazione nell'esigenza di evitare l'arricchimento senza causa
di alcuni operatori economici in danno della collettività, e nella
non irragionevole presunzione che, per taluni tipi di imposta,
l'onere fiscale viene di norma traslato dal soggetto passivo su altri
soggetti;
che tali conclusioni non appaiono modificabili alla luce delle
tesi difensive svolte dalle parti private, dovendosi da un lato,
escludere che la normale irrilevanza giuridica del fenomeno della
traslazione, nell'ambito del diritto tributario, possa costituire
espressione di una qualche esigenza di tutela costituzionale, e,
dall'altro, osservare che la norma impugnata, prendendo in
considerazione il predetto fenomeno traslativo al solo fine di
impedire l'ingiustificato arricchimento di un soggetto a danno di
altri (che da questo punto di vista, si ritengono maggiormente
meritevoli di tutela) non ne sancisce in alcun modo "l'illiceità",
configurandolo, piuttosto, come un semplice limite all'esercizio del
diritto di ripetizione;
che, peraltro, essendo già stata esclusa da questa Corte (ord.
n. 651 del 1988) la violazione del principio di eguaglianza in
relazione alla disciplina comune che regola la restituzione di altri
tipi di imposta, per le quali la traslazione dell'onere non
costituisce un'evenienza normale, tale violazione va a maggior
ragione esclusa in riferimento a fattispecie nelle quali il pagamento
dell'indebito non nasce in virtù di un'imposizione, ma, nell'ambito
di un rapporto paritetico;
che anche per quanto attiene alla lamentata lesione del diritto
ad agire in giudizio (art. 24, comma primo, Cost), non sussistono
valide ragioni per disattendere quanto già affermato da questa Corte
nella citata ord. n. 651 del 1988;
che va infine escluso che la norma impugnata, apponendo limiti
alla ripetizione di un imposta indebitamente versata, istituisca un
nuovo potere impositivo, o, mantenga, confermandolo, quello
illegittimamente esercitato in precedenza, con conseguente possibile
violazione dell'art. 53 Cost.;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata, in relazione a tutti i profili sollevati;
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del D.L. 30
settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873
("Misure urgenti in materia di entrate fiscali"), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dalla Corte di appello di
Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:807 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte