Ordinanza n. 808/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1988 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 9/1982
usata come parametro
citata
- art. 15legge 663/1981
- art. 10legge 663/1981
- art. 12legge 663/1981
- art. 15legge 94/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.15, ultimo
comma, del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9 "Norme per l'edilizia
residenziale e provvidenze in materia di sfratti", promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1982 dal Pretore di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Capezzuto Giovanni e Portarapillo
Giuseppe, iscritta al n.183 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel giudizio promosso dinanzi al pretore di Napoli da
Giuseppe Portarapillo, locatore di un appartamento, al fine di
ottenere la revoca di un decreto emesso dallo stesso pretore in data
18 gennaio 1982 (sotto la vigenza del d.-l. 20 novembre 1981 n. 663)
con il quale era stata dilazionata sino al 31 marzo 1982 la data di
esecuzione dello sfratto pronunciato con sentenza 4 dicembre 1980
(confermata in appello il 16 ottobre 1981) a carico del conduttore
Giovanni Capezzuto, il giudicante, con ordinanza del 12 febbraio
1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
15 ultimo comma del d.-l. 23 gennaio 1982 n. 9 in relazione agli
artt. 3 e 77 della Costituzione;
che, nel giudizio a quo, il locatore ha posto a fondamento della
sua domanda il fatto che il conduttore, in base alla normativa
contenuta nel d.-l. 23 gennaio 1982 n. 9 (emanato dopo la decadenza
del d.-l. n. 663/1981) non avrebbe diritto ad alcuna dilazione della
data di esecuzione dello sfratto in quanto risulta dagli atti che,
per l'anno 1980, mentre il locatore non ha percepito alcun reddito,
l'inquilino ha percepito un reddito di L. 4.508.121;
che, secondo il giudice rimettente, sarebbe di ostacolo
all'accoglimento dell'istanza di revoca la disposizione dell'art. 15,
ultimo comma, del d.-l. n. 9 del 1982 secondo cui "i
provvedimenti.....emessi ai sensi degli artt. 10 e 12 del d.-l. 20
novembre 1981 n. 663.....conservano la loro efficacia";
che, ad avviso dello stesso giudice, la suddetta disposizione -
conferendo una sorta di ultrattività temporale ad una norma
contenuta in un precedente decreto-legge non convertito - violerebbe
l'art. 77 Cost. che attribuisce alle Camere, e non al Governo, il
potere di regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti-legge non convertiti e comunque non consente di conferire
ulteriore vigenza ai decreti decaduti;
che, sempre secondo il giudice rimettente, la norma impugnata si
porrebbe anche in contrasto con l'art. 3 Cost., fissando, per la
proroga degli sfratti contemplati nel decreto-legge n. 9 del 1982,
requisiti di reddito diversi da quelli previsti in precedenza dal
d.-l. 663 del 1981, con una arbitraria disparità di trattamento tra
inquilini che versano nelle stesse condizioni economiche a seconda
del tempo in cui sia stata avanzata la richiesta di proroga;
che nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita
dinanzi a questa Corte, mentre ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e comunque
per l'infondatezza della questione;
Considerato che il d.-l. 23 gennaio 1982 n. 9 è stato convertito
nella legge 25 marzo 1982 n. 94 senza che il testo dell'art. 15,
ultimo comma, del decreto-legge abbia subito alcuna modifica;
che per effetto dell'avvenuta conversione in legge del d.-l. n.
9 del 1982 perde ogni rilievo e non può trovare ingresso nel
giudizio dinanzi a questa Corte la censura formulata con riferimento
all'art. 77 Cost. ed in particolare alla esclusiva competenza delle
Camere nel disciplinare i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti-legge non convertiti;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale
prospettata in relazione all'art. 77 Cost. va dichiarata
manifestamente inammissibile;
che, sotto il diverso profilo della pretesa violazione dell'art.
3 Cost., la questione può essere affrontata nel merito, in quanto il
contenuto della disposizione impugnata è stato recepito senza
modificazioni dalla legge di conversione;
che, peraltro, la diversità di trattamento che si lamenta
nell'ordinanza di rinvio risulta determinata da valutazioni
discrezionali del legislatore connesse alla naturale diversificazione
delle situazioni soggettive che il trascorrere del tempo ha prodotto
in relazione all'evoluzione della disciplina delle locazioni;
che per questa ragione la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, ultimo comma, del d.-l. 23
gennaio 1982 n. 9 sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost., dal
Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 15, ultimo comma, d.-l. 23 gennaio
1982 n. 9 (così come recepito nell'articolo unico della L. 25 marzo
1982 n. 94) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con la stessa
ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:808 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte