Ordinanza n. 809/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1988 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
citata
- art. 117d.P.R. 616/1977
- art. 7d.P.R. 616/1977
- art. 4d.P.R. 616/1977
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.15, primo comma,
della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 1979, n. 4 "Criteri
generali in materia di rilascio di autorizzazioni alla installazione
di distributori di carburanti e di orari di apertura e chiusura degli
impianti, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n.616/77", promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 dal TAR per la Basilicata sui
ricorsi riuniti proposti dalla s.p.a. A.P.I. ed altri contro la
Regione Basilicata ed altri, iscritta al n. 806 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 301 dell'anno 1984;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la
Basilicata, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 (R.O. n. 806/84),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15,
primo comma, della l.r. Basilicata 2 febbraio 1979 n. 4, recante
"Criteri generali in materia di rilascio di autorizzazioni alla
installazione di distributori di carburanti e di orari di apertura e
chiusura degli impianti, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 616/77"
in riferimento all'art. 117, u.c. Cost;
che ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata, in
quanto "norma di attuazione" emanata ex art. 7 del d.P.R. 24 luglio
1977 n. 616 per la disciplina delle funzioni amministrative delegate
alla Regione - e quindi vincolata al rispetto delle direttive
impartite dal Governo in base all'art. 4 dello stesso d.P.R.- doveva
essere adottata non in forma di legge, ossia di atto avente forza
superiore a quella delle stesse direttive, bensì di regolamento;
Considerato che dalla disposizione dell'art. 117 u.c. Cost.,
secondo cui "leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il
potere di emanare norme per la loro attuazione", non può in alcun
modo desumersi l'obbligo, per la Regione, di adottare tali norme
sotto forma di regolamento, anziché sotto forma di legge;
che detto obbligo non può, nel caso in esame, desumersi neppure
dalla norma di legge statale che ha demandato alla Regione il potere
normativo di attuazione (art. 7 del d.P.R. n. 616 del 1977);
che d'altra parte l'eventuale contrasto tra la legge regionale
di attuazione e le direttive impartite dal Governo con D.P.C.M. 31
dicembre 1982, recante "Aggiornamento delle direttive alle regioni a
statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia
di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione"
non dà luogo a questione di legittimità costituzionale, rientrante
nella competenza di questa Corte, non potendo le direttive in
questione rappresentare un parametro di valutazione della
legittimità costituzionale della legge regionale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge della regione
Basilicata 2 febbraio 1979 n. 4, sollevata, in riferimento all'art
117 u.c. Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la
Basilicata con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:809 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte