Ordinanza n. 81/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1974 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 27 del
codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 dicembre 1972 dal tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Martelli Emidio e Ciarloni Mario ed
altri, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973;
2) ordinanza emessa l'8 giugno 1973 dal tribunale di Rovigo nel
procedimento civile vertente tra Andretto Bruno ed altri e Montagna
Bruno ed altri, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 10
ottobre 1973;
3) ordinanza emessa l'11 aprile 1972 dal tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra Paccara Elio e Pinter Lino ed altro,
iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.
Visto l'atto di costituzione di Pinter Lino;
udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 27 cod. proc. pen., in quanto
dispone che la sentenza penale di condanna ha autorità di cosa
giudicata nei confronti del responsabile civile anche se questi sia
rimasto estraneo al giudizio penale.
Considerato che identica questione è stata già risolta da questa
Corte che, con la sentenza n. 99 del 1973, ha dichiarato la
illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui
dispone che nel giudizio civile o amministrativo la pronuncia del
giudice penale ha autorità di cosa giudicata, quanto alla sussistenza
del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato o
di colui al quale sia stato conceduto il perdono giudiziale, anche nei
confronti del responsabile civile che sia rimasto estraneo al giudizio
penale perché non posto in condizione di parteciparvi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, proposta con le ordinanze indicate in epigrafe,
dell'art. 27 del codice di procedura penale, già dichiarato, nella
parte denunciata con le ordinanze predette, costituzionalmente
illegittimo con la sentenza n. 99 del 27 giugno 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte