Ordinanza n. 81/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1984 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34d.l. 786/1981
usata come parametro
citata
- art. 52d.P.R. 616/1977
- art. 64d.P.R. 616/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del
decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di
finanza locale), promosso con ricorso del Presidente della Giunta
regionale della Toscana notificato il 28 gennaio 1982, depositato il 6
febbraio 1982 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1982.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che con l'art. 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786
(Disposizioni in materia di finanza locale), convertito, con
modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 51, è stato istituito, al
fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole
e medie imprese, un "diritto" annuale, che le camere di commercio
percepiscono, a decorrere dal 1982, a carico di tutte le ditte iscritte
negli albi e nei registri da esse tenuti;
che con ricorso, notificato il 28 gennaio 1982, la Regione Toscana,
in persona del Presidente protempore della Giunta, rappresentato e
difeso dall'avv. Alberto Predieri, ha chiesto che venga dichiarata
l'illegittimità costituzionale della norma anzidetta, per contrasto
con gli artt. 77 e 117 della Costituzione;
che all'uopo la Regione ricorrente - richiamati gli artt. 52,
ultimo comma, e 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concernenti,
rispettivamente, le funzioni regionali in materia di artigianato,
agricoltura, piccole e medie imprese e commercio, ed il trasferimento
alle regioni delle competenze amministrative nelle materie ad esse
trasferite o delegate - deduce che il disporre un accrescimento - come
quello operato dalla norma impugnata - d'interventi promozionali a
favore delle piccole e medie imprese, attribuendone il compito alle
camere di commercio, ed il costituire a tal fine un fondo con il
reperimento dei mezzi attraverso una nuova imposizione tributaria,
significa prevedere funzioni amministrative nell'area di competenza
regionale, e regolare con una legge statale una materia deferita alla
competenza regionale, con invasione di quest'ultima;
che secondo la Regione ricorrente, inoltre, la normativa posta dal
D.L. n. 786 del 1981 di per sé non è legittima, poiché tale decreto
sarebbe stato emanato "al di fuori dei presupposti costituzionali", in
quanto l'art. 77 della Costituzione abilità il Governo alla
decretazione d'urgenza ricorrendo casi straordinari di necessità e di
urgenza, mentre nel caso in questione non sussisteva alcuna
straordinarietà, né necessità, né urgenza;
che dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale
dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso.
Considerato, per quanto concerne la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34 del D.L. n. 786 del 1981, promossa dalla
ricorrente Regione in riferimento all'art. 77 della Costituzione, che
questa Corte, con la sentenza n. 307 del 1983, ha ribadito la sua
giurisprudenza, costante nell'affermare - in applicazione dell'art. 2,
primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 - che le
regioni non possono prospettare alla Corte medesima in via principale
vizi insuscettibili di concretare invasioni delle competenze loro
garantite, si che a tale stregua non è dato alle regioni stesse di
impugnare un decreto - legge per il preteso difetto dei presupposti
giustificativi costituzionalmente prescritti;
che va, pertanto, dichiarata la manifesta inammissibilità della
questione prospettata dal ricorso in esame, in riferimento all'art. 77
della Costituzione;
che la questione di legittimità costituzionale del medesimo art.
34 del D.L. n. 786 del 1981, promossa con lo stesso ricorso in
riferimento all'art. 117 della Costituzione, è stata già dichiarata
non fondata da questa Corte, in esito ad analogo ricorso della Regione
Lombardia, con la richiamata sentenza n. 307 del 1983:
che il ricorso in esame non prospetta argomenti atti ad indurre la
Corte a modificare la propria giurisprudenza, e pertanto la questione,
in riferimento all'art. 117 della Costituzione, va dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 34, comma secondo, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n.
786 (Disposizioni in materia di finanza locale), convertito, con
modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 51, promossa dalla Regione
Toscana - in riferimento all'art. 77 della Costituzione - con ricorso
notificato il 28 gennaio 1982 (n. 8 registro ricorsi 1982);
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n.
786 (Disposizioni in materia di finanza locale), convertito, con
modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 51, promossa dalla Regione
Toscana - in riferimento all'art. 117 della Costituzione - con ricorso
notificato il 28 gennaio 1982 (n. 8 registro ricorsi 1982).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte