Ordinanza n. 81/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/03/1985 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 282/1978
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
d.l. 16 giugno 1978, n. 282 (Modalità di applicazione dei regolamenti
(CEE) n. 1079/77 del consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi
alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione
del latte bovino) conv. con legge 1 agosto 1978, n. 426, promossi con
due ordinanze emesse il 16 settembre 1982 dal Tribunale di Venezia nei
procedimenti civili vertenti tra Latteria Sociale di
Quargnenta-Brogliano e Caseificio Cooperativo di Cornedo Vicentino e
Amministrazione Finanziaria dello Stato, iscritte ai nn. 807 e 829 del
registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 121 e 128 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione della Latteria Sociale di
Quargnenta-Brogliano e del Caseificio Sociale di Cornedo Vicentino
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che:
1. - il Tribunale di Venezia, con le ordinanze indicate in
epigrafe, di identico contenuto, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del d.l. 16 giugno 1978, n. 282, convertito
in legge 1 agosto 1978, n. 426 (Modalità di applicazione dei
regolamenti (CEE) n. 1079/77 del consiglio e n. 1822/77 della
commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di
corresponsabilità sulla produzione del latte bovino), in riferimento
all'art. 11 Cost.;
2. - il giudice remittente, premesso, in linea generale, che
"l'eventuale contrasto tra i regolamenti comunitari e le successive
norme interne emanate dallo Stato non può risolversi in termini di
mera disapplicazione della norma nazionale ad opera del giudice, ma
postula la necessità di sollevare questione di legittimità
costituzionale", deduce, in primo luogo, che la norma censurata,
esprimendo una definizione dell'impresa di trattamento o di
trasformazione già posta con compiuto significato dispositivo
dall'art. 1 del Regolamento CEE n. 1822/77, violerebbe l'art. 11
Cost., in relazione alla violazione degli artt. 189 e 177 del Trattato
di Roma, non essendo consentita, in base alla giurisprudenza della
stessa Corte costituzionale, l'emanazione di norme interne anche aventi
lo stesso contenuto sostanziale dei regolamenti comunitari, in quanto
ciò sottrarrebbe in via definitiva l'interpretazione di questi ultimi
alla Corte di Giustizia della Comunità;
3. - il giudice a quo deduce, in secondo luogo, che la norma
censurata offenderebbe sotto altro profilo l'indicato parametro
costituzionale, in quanto amplierebbe, in contrasto con i richiamati
regolamenti comunitari, l'ambito di applicazione del prelievo di
corresponsabilità, definendone diversamente i presupposti oggettivi e
soggettivi;
4. - in entrambi i giudizi instaurati con le ordinanze in esame si
sono costituite le parti private, chiedendo che le questioni siano
dichiarate fondate, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale, per il tramite dell'Avvocatura generale dello
Stato, conclude invece per l'infondatezza;
5. - i giudizi possono, data l'identità delle questioni, essere
riuniti e congiuntamente decisi.
Considerato che:
1. - con sentenza n. 170 del 1984, seguita dalle nn. 47 e 48 di
quest'anno, la Corte ha statuito che:
a) il giudice interno, una volta accertato che la specie cade sotto
il disposto del regolamento comunitario, è tenuto ad applicare le
norme ivi contenute (sia che esse seguano sia che precedano la
normativa interna), essendo il regolamento preso in considerazione dal
nostro ordinamento in quanto e perché atto comunitario, con il
risultato che la sfera da esso occupata è preclusa alla legge statale;
b) essendo quest'ultima fonte collocata in un ordinamento che non
vuole interferire nella produzione giuridica del distinto e autonomo
sistema della Comunità, sebbene di essa garantisca piena e
ininterrotta osservanza nell'ambito territoriale dello Stato, compete
al giudice ordinario accertare se le disposizioni del diritto interno,
che verrebbero altrimenti in rilievo nella specie, confliggano con
alcuna previsione del diritto comunitario: la quale - secondo il
Trattato di Roma e in conformità della garanzia assicurata alla
relativa osservanza dall'art. 11 Cost. - riceve nel territorio italiano
necessaria e immediata applicazione;
2. - sulla base di detti principi, la Corte ha dichiarato
inammissibili le questioni allora prospettate;
3. - gli stessi principi valgono anche per i casi da cui traggono
origine i presenti giudizi e pertanto le questioni vanno dichiarate
manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del d.l. 16 giugno 1978, n. 282, convertito
in legge 1 agosto 1978, n. 426, sollevate dal Tribunale di Venezia con
le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 11 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte