Ordinanza n. 81/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1986 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 382/1975
- art. 106d.P.R. 616/1977
- art. 2d.P.R. 616/1977
- art. 3d.P.R. 616/1977
usata come parametro
citata
- art. 28legge 382/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e
3 della legge regionale della Liguria 31 maggio 1976, n. 16 ("Norme per
l'accelerazione e lo snellimento di procedimenti relativi alla
disponibilità degli immobili occorrenti per la realizzazione di opere
pubbliche. Delega delle funzioni agli enti locali"), e dell'art. 106,
ultimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della
delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382");
dell'art. 28 della legge regionale della Basilicata 8 febbraio 1977, n.
10 ("Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure -
Delega di funzioni") e dell'art. 8 della legge regionale
dell'Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 ("Riordinamento delle funzioni
amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia
residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o
delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed
al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.
Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità") promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 marzo 1982 dal Consiglio di Stato sul
ricorso proposto da Follo Avelino contro il Comune di Portofino
iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 24 febbraio 1983 dal T.A.R. per la
Basilicata sul ricorso proposto da Benvignati Guido ed altri contro il
comune di Potenza iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 dell'anno
1984;
3) ordinanza emessa il 22 novembre 1984 dal T.A.R. per
l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Rossi Teobaldo contro il
Presidente della Giunta provinciale di Bologna e altri iscritta al n.
367 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 232 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria, del Comune di
Portofino, di Follo Avelino e della Regione Emilia-Romagna nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che con ordinanza 2 marzo 1982 il consiglio di Stato ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3
della legge regionale della Liguria 31 maggio 1975, n. 16 e dell'art.
106, ultimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in riferimento
agli artt. 97, 117 e 118 Cost.;
che con ordinanza 24 febbraio 1983 il T.A.R. per la Basilicata ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della
legge regionale della Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10, in riferimento
agli artt. 97, 118 e 128 Cost.;
che con ordinanza 22 novembre 1984 il T.A.R. per l'Emilia- Romagna
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della
legge regionale dell'Emilia- Romagna 24 marzo 1975, n. 18;
rilevato che le prime due ordinanze deducono che le norme
impugnate, attribuendo ai comuni le competenze ad esercitare funzioni
amministrative in materia di procedimenti espropriativi relativi ad
opere di loro spettanza, non garantirebbero l'imparzialità dell'azione
amministrativa, essendo i comuni promotori e beneficiari di detti
procedimenti;
che, inoltre, tutte le suddette ordinanze deducono che le norme
regionali impugnate, attribuendo ai sindaci le competenze ad emanare
provvedimenti in materia espropriativa, avrebbero legiferato in materia
di organizzazione degli uffici comunali, di competenza statale;
ritenuto che, trattandosi di questioni analoghe, anche se afferenti
a norme di leggi diverse, i giudizi vanno riuniti;
considerato che questioni in tutto consimili sono state già
dichiarate non fondate con sentenze n. 355 del 1985 e n. 319 del 1983 e
manifestamente infondate con ordinanze nn. 42, 43, 71, 157, 158 del
1984 e 267 del 1985 e non sono stati dedotti motivi nuovi che inducano
a discostarsi da tali decisioni;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale della Liguria 31
maggio 1976, n. 16 ("Norme per l'accelerazione e lo snellimento di
procedimenti relativi alla disponibilità degli immobili occorrenti per
la realizzazione di opere pubbliche. Delega delle funzioni agli enti
locali"), 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della
delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"), 28 della
legge regionale della Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10 ("Norme per
l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di
funzioni"), 8, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 24 marzo 1975,
n. 18 ("Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure
in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione al sensi della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione
per pubblica utilità"), sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe
in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 128 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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