Ordinanza n. 81/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 133d.P.R. 417/1974
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 133 del d.P.R.
31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale
docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa
il 21 ottobre 1987 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
sul ricorso
proposto da Monaco Panfilo contro il Ministero della Pubblica
Istruzione, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con
ordinanza 21 ottobre 1987, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 133 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nella
parte in cui richiede un biennio continuativo d'incarico nella
qualifica di preside, al fine di poter partecipare al concorso
riservato per titoli, integrato da un colloquio, da esso previsto al
fine della nomina a preside delle scuole d'istruzione secondaria, dei
licei artistici e degl'istituti d'arte;
che il giudice a quo ha dedotto il contrasto di tale
disposizione con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;
Considerato che la questione è identica a quella già decisa, nel
senso della non fondatezza, con la sentenza n. 412 del 1988;
che non sono stati addotti motivi nuovi che possano indurre ad
una diversa decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 133 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme
sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello
Stato), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte