Ordinanza n. 81/1997
Altra decisione · depositata il 03/04/1997 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 55/1990
- art. 11legge 419/1991
usata come parametro
citata
- art. 644Codice penale
- art. 644-bisCodice penale
- art. 2legge 575/1965
- art. 2-bislegge 575/1965
- art. 2-terlegge 575/1965
- art. 2-bislegge 172/1992
- art. 19legge 152/1975
- art. 14legge 646/1982
- art. 9legge 108/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1,
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione
della delinquenza mafiosa e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosità sociale), novellato dall'art. 11 del d.-l. 31 dicembre
1991, n. 419 (Istituzione del fondo di sostegno per le vittime di
richieste estorsive), convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172,
promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1996 dal tribunale di
Crotone, nel procedimento penale a carico di Pugliese Franco,
iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 22, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che nel corso di un procedimento per l'applicazione della
misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e della misura patrimoniale della confisca di beni
ai sensi degli artt. 2, 2-bis e 2-ter della legge 31 maggio 1965, n.
575 (Disposizioni contro la mafia), il tribunale di Crotone, con
ordinanza emessa l'8 febbraio 1996, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55
(Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come
modificato dall'art. 11 del d.-l. 31 dicembre 1991, n. 419
(Istituzione del fondo di sostegno per le vittime di richieste
estorsive), convertito nella legge 18 febbraio 1992, n. 172;
che, secondo l'autorità remittente, la norma denunciata, la
quale prevede l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali
di cui agli artt. 2-bis e seguenti della legge n. 575 del 1965 anche
nei confronti di coloro che, pur non essendo inquadrabili all'interno
delle associazioni di stampo mafioso, si può ritenere tuttavia che
vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività
delittuose, quando queste ultime concretino i reati specificamente
indicati, sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto non
include tra tali illeciti i reati di usura previsti dagli artt. 644 e
644-bis del codice penale;
che la normativa in questione sarebbe frutto di una linea
evolutiva della legislazione (le cui tappe precedenti vengono
indicate nell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella
legge 13 settembre 1982, n. 646, e nello stesso testo originario
dell'art. 14 della legge n. 55 del 1990), che è venuta ad equiparare
ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose gli
autori di reati che si pongono come logica conseguenza
dell'accumulazione di denaro proveniente dalla attività di quelle
associazioni o si collocano come attività di supporto delle
associazioni medesime, al fine del procacciamento di mezzi;
che, sempre ad avviso del giudice a quo, fra le attività
delittuose che realizzano l'intento che il legislatore tendeva ad
evitare è sicuramente compreso il delitto di usura, per la sua
funzione di riutilizzo altamente remunerativo di capitali provenienti
da attività poste in essere dalle associazioni mafiose; e dunque la
mancata inclusione dei reati di usura e usura impropria fra quelli
elencati nell'art. 14 della legge n. 55 del 1990 sarebbe censurabile
per irragionevolezza e disparità di trattamento di situazioni fra
loro parificabili;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rilevando che l'art. 9 della legge 7 marzo 1996, n. 108
(Disposizioni in materia di usura), ha introdotto nella disposizione
impugnata il riferimento al reato di usura previsto dall'art. 644 del
codice penale (mentre l'art. 644-bis dello stesso codice è stato
abrogato dall'art. 1, comma 2, della stessa legge), e chiedendo
pertanto la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame
della questione alla luce dello jus superveniens;
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è
sopravvenuta la legge 7 marzo 1996, n. 108, la quale all'art. 9 ha
modificato l'elenco di reati cui si riferisce la disposizione
impugnata, includendovi il reato di usura previsto e punito dall'art.
644 del codice penale (come riformulato dall'art. 1, comma 2, della
stessa legge), e all'art. 1, comma 2, ha abrogato l'art. 644-bis del
codice penale (usura impropria);
che pertanto gli atti devono essere restituiti al giudice a quo
per una nuova valutazione della rilevanza alla luce dello jus
superveniens.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Crotone.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte