Ordinanza n. 81/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/03/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13Giurisdizione tributaria
- art. 1Giurisdizione tributaria
- art. 2Giurisdizione tributaria
- art. 3Giurisdizione tributaria
- art. 4Giurisdizione tributaria
- art. 5Giurisdizione tributaria
- art. 6Giurisdizione tributaria
- art. 30legge 413/1991
- art. 1legge 413/1991
- art. 2legge 413/1991
- art. 3legge 413/1991
- art. 4legge 413/1991
- art. 5legge 413/1991
usata come parametro
citata
- art. 3Codice di procedura civile
- art. 6legge 413/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi
speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici
di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e "di tutte le
norme che regolano gli organi di giurisdizione tributaria e, in
particolare, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6" dello stesso decreto
legislativo, promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 2000 dalla
Commissione tributaria provinciale di Verbania sui ricorsi riuniti
proposti da Graniti e Marmi di Baveno S.r.l. contro l'Ufficio delle
entrate di Verbania, iscritta al n. 586 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento di
avvisi di accertamento e di rettifica di dichiarazione di redditi ai
fini IRPEG e ILOR per l'anno 1993, la Commissione tributaria
provinciale di Verbania, con ordinanza del 14 giugno 2000, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli
organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli
uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) in
riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione;
che la disposizione denunciata, là dove attribuisce al
Ministro delle finanze il potere di determinare il trattamento
economico dei giudici tributari e quello di provvedere al pagamento
dei relativi compensi mensili, si porrebbe in contrasto con la
disposizione costituzionale evocata, violando sia il principio della
terzietà e dell'imparzialità del giudice, sia quello della parità
delle parti;
che la descritta situazione, secondo l'ordinanza di
rimessione, potrebbe essere causa di astensione e ricusazione ex
art. 51, numero 3, cod. proc. civ., disposizione quest'ultima
applicabile anche ai giudici tributari in virtù del rinvio contenuto
nell'art. 6 del d.lgs. n. 545 del 1992;
che in via subordinata l'ordinanza di rimessione denuncia
"tutte le norme che regolano gli organi della giurisdizione
tributaria, in particolare, gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6" del citato
decreto legislativo, in riferimento al medesimo parametro
costituzionale;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità e, comunque, per la manifesta infondatezza della
questione.
Considerato che la Commissione rimettente ha sollevato questione
di legittimità costituzionale preliminarmente dell'art. 13 del
decreto legislativo n. 545 del 1992 in riferimento all'art. 111,
secondo comma, della Costituzione, là dove è attribuito al Ministro
delle finanze il potere di determinare il trattamento economico dei
giudici tributari e quello di provvedere al pagamento dei relativi
compensi mensili, in quanto ciò si porrebbe in contrasto sia con il
principio della terzietà e dell'imparzialità del giudice, sia con
quello della parità delle parti;
che la questione principale è inammissibile, poiché la sua
rilevanza è stata affermata in modo apodittico senza alcuna
illustrazione degli elementi di fatto oggetto della controversia,
onde consentire alla Corte le valutazioni di sua competenza (ex
plurimis: ordinanza n. 8 del 2000) e, ancor più, senza alcuna
motivazione sulla influenza che la sollecitata decisione di questa
Corte avrebbe nel giudizio a quo;
che, infine, anche la questione sollevata in via subordinata
dalla Commissione rimettente e riguardante "tutte le norme che
regolano gli organi di giurisdizione tributaria e, in particolare,
gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6" del decreto legislativo n. 545 del 1992
è inammissibile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in
quanto le disposizioni del testo impugnato hanno oggetti eterogenei
carenti di quella reciproca, intima connessione che consente di
introdurre validamente un giudizio di legittimità costituzionale
(sentenza n. 263 del 1994);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 13 e "di tutte le norme che
regolano gli organi di giurisdizione tributaria e, in particolare,
degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6" del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento all'art. 111
della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di
Verbania con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte