Ordinanza n. 810/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/07/1988 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.l. 158/1984
- art. 6d.l. 8/1985
usata come parametro
citata
- art. 11legge 349/1977
- art. 6legge 103/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 26
maggio 1984, n. 158 "Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle
unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di
convenzioni sanitarie", promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio
1985 dal Tribunale di Firenze nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra l'Amministrazione del Tesoro e Masi Angiolo ed altro,
iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel giudizio d'appello promosso dal Ministro del
Tesoro - quale rappresentante ex lege dei disciolti enti mutualistici
- avverso due sentenze del Pretore di Lucca, rispettivamente del 28
ottobre 1982 e del 15 novembre 1982, con le quali era stato
dichiarato il diritto di Angiolo Masi e Marrigo Simonetti, medici
convenzionati, a ricevere la maggiorazione periodica dei loro
compensi secondo l'andamento del costo della vita ai sensi dell'art.
11 della convenzione 14 luglio 1973 stipulata tra vari enti
mutualistici e la Federazione Nazionale degli Ordini Medici, il
Tribunale di Firenze, con ordinanza del 22 febbraio 1985, ha
sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 in relazione agli artt. 24,
primo comma, 77, terzo comma e 101, secondo comma, della
Costituzione;
che la norma impugnata opera un'interpretazione autentica degli
artt. 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977 n. 349 e 8, sesto
comma, del d.l. 8 luglio 1974 n. 264, convertito con modificazioni
nella legge 17 agosto 1974 n. 386, stabilendo che tali articoli vanno
intesi come norme che dispongono il blocco delle tariffe dei medici
convenzionati con i soppressi enti mutualistici, in attesa delle
nuove tariffe previste dalla legge di riforma sanitaria;
che, ad avviso del giudice a quo, l'art. 6 del d.l. n. 8 del
1985, ripetendo fedelmente il testo dell'art. 6 di cinque precedenti
decreti legge non convertiti (il d.l. n. 41 del 28 marzo 1984, il
d.l. n. 158 del 26 maggio 1984, il d.l. n. 371 del 25 luglio 1984, il
d.l. n. 597 del 21 settembre 1984, il d.l. n. 790 del 28 novembre
1984), avrebbe posto in essere - in violazione dell'art. 77 Cost. -
"una sorta di conferma d'efficacia" dei cinque precedenti decreti
legge non convertiti o, quanto meno, avrebbe realizzato un
prolungamento di ulteriori sessanta giorni del termine di conversione
"rimuovendo la precisa volontà della Costituzione in ordine ai
limiti della potestà governativa di emanare norme con valore di
legge ordinaria";
che, inoltre, secondo il Tribunale rimettente, la disposizione
impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost., facendo sì
che, per effetto di una illegittima iniziativa del Governo, la
funzione di accertamento della volontà della legge ad opera del
giudice rimanga impedita fino a quando le disposizioni del decreto
legge siano suscettibili di consolidarsi per effetto della
conversione in legge o perdano efficacia per la decorrenza del
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione;
che, sempre ad avviso del giudice a quo, la norma censurata
violerebbe anche l'art. 101, secondo comma Cost., poiché
l'iniziativa governativa si risolverebbe in un assoggettamento non
consentito e temporalmente indeterminato dei giudici alla volontà
del Governo invece che della legge;
che nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita,
mentre ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, argomentando e concludendo per l'inammissibilità e comunque
per l'infondatezza della questione;
Considerato che la disposizione impugnata dinanzi a questa Corte
è l'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8, cui si riferiscono tutte
le censure formulate dal giudice a quo nella motivazione
dell'ordinanza di rinvio, e non l'art. 6 del d.l. 26 maggio 1984 n.
158, che risulta erroneamente menzionato nel solo dispositivo
dell'ordinanza stessa;
che il citato d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 è stato convertito
nella legge 27 marzo 1985 n. 103, senza che il testo dell'art. 6 del
decreto legge abbia subito alcuna modifica;
che, per effetto dell'avvenuta conversione in legge del d.l. n.
8 del 1985 perdono ogni rilievo e non possono più trovare ingresso
nel giudizio dinanzi a questa Corte le censure di illegittimità
costituzionale dedotte dal giudice a quo, censure che sono tutte
formulate con riguardo ai limiti dei poteri del Governo nell'adozione
reiterata dei decreti-legge e con riferimento alla esclusiva
competenza delle Camere a disciplinare i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge non convertiti;
che per queste ragioni la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 26 maggio 1984 n.
158 (rectius: art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8) sollevata, in
riferimento agli artt. 77, terzo comma, 24, primo comma e 101,
secondo comma, Cost. dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:810 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte