Ordinanza n. 811/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1988 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
della Regione Sicilia 21 agosto 1984, n. 55, in relazione all'art.
140 del d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858 "Nuove norme per la gestione
del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia" (Suppl.
ord. Gazzetta Ufficiale 17 ottobre, n. 286), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanze emesse il 9 maggio e il 16 luglio 1985 dal Pretore di
Vittoria nei procedimenti civili vertenti tra Belfiore Giovanni e
Raffo Francesco e la S.p.A. SOGESI, iscritte ai nn. 58 e 59 del
registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 5 dicembre 1986 dal Pretore di Adrano nel
procedimento civile vertente tra Marchese Francesco e la S.p.A.
SOGESI, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie
speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione di Marchese Francesco nonché l'atto
di intervento della Regione Sicilia;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che in due procedimenti civili contro la S.p.a. SOGESI,
promossi, il primo, da Francesco Raffo ed il secondo da Giovanni
Belfiore, il Pretore di Vittoria con due ordinanze rispettivamente
del 9 maggio e del 16 luglio 1985, ha dichiarato rilevante e non
manifestamente infondata - in riferimento all'art.17 lett. f dello
Statuto regionale - la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 della legge regionale siciliana 21 agosto 1984 n.55 che,
nel dettare la disciplina del conferimento delle esattorie siciliane
alla SOGESI, ha subordinato la conferma del personale in servizio
presso le singole esattorie alla condizione che lo stesso risultasse
iscritto, alla data del 31 dicembre 1983, al fondo di previdenza
degli impiegati esattoriali;
che, secondo il giudice rimettente, la norma regionale impugnata
non rispetterebbe la tutela minima garantita al personale delle
esattorie dall'art.140, primo comma, del d.P.R. 15 maggio 1963 n.858,
che attribuisce il diritto al mantenimento in servizio ai dipendenti
delle esattorie, i quali, alla scadenza o cessazione del contratto di
esattoria o ricevitoria, risultino iscritti da almeno tre mesi al
fondo di previdenza;
che, pertanto, sarebbe violato l'art. 17 lett. f) dello Statuto
regionale secondo cui le leggi regionali siciliane in materia di
rapporti di lavoro devono rispettare "i minimi stabiliti dalle leggi
dello Stato";
che nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita,
mentre ha spiegato intervento il Presidente della Giunta regionale
della Regione siciliana, concludendo per l'infondatezza della
questione;
che, nel procedimento civile tra Francesco Marchese e la S.p.a.
SOGESI, il Pretore di Adrano, con ordinanza del 5 dicembre 1986, ha
dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge
regionale siciliana 21 agosto 1984 n. 55 per violazione dell'art. 17
lett. f) dello Statuto della Regione siciliana, in relazione all'art.
140 del d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858, e dell'art. 3 Cost.;
che, secondo il giudice rimettente, la norma impugnata -
istituendo per i dipendenti delle esattorie siciliane un regime di
stabilità del posto di lavoro meno favorevole di quello previsto in
generale dall'art.140 del d.P.R. n. 858 del 1963 - violerebbe uno dei
principi cui si è informata la legislazione statale in materia di
rapporti di lavoro, ponendosi in contrasto con l'art. 17 lett. f)
dello Statuto della Regione Siciliana, e sarebbe altresì lesiva
dell'art. 3 Cost., in quanto, da un lato, discriminerebbe
arbitrariamente i dipendenti esattoriali a seconda della loro data di
iscrizione al fondo di previdenza e, dall'altro, riserverebbe agli
impiegati delle esattorie siciliane un trattamento
ingiustificatamente deteriore rispetto a quello del personale delle
esattorie operante nel restante territorio nazionale;
che si è costituito dinanzi a questa Corte Francesco Marchese,
svolgendo considerazioni adesive a quelle contenute nell'ordinanza di
rinvio e chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità
costituzionale della norma impugnata;
che le cause possano essere riunite avendo il medesimo oggetto;
Considerato che l'art. 17 lett. f) dello Statuto della Regione
Siciliana prevede la competenza legislativa concorrente
dell'Assemblea regionale in materia di "rapporti di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle
leggi dello Stato";
che la previsione contenuta nell'art. 140, primo comma, del
d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858 si caratterizza come norma particolare
di settore che non riveste i caratteri di principio generale
vincolante la legislazione regionale siciliana in materia di rapporti
di lavoro;
che il richiamo contenuto nell'art. 17 lett. f) dello Statuto
regionale alla necessità che il legislatore regionale osservi, in
materia di lavoro, "i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato" va
riferito ai trattamenti minimi contrattuali e non anche ai termini
previsti da leggi regionali per l'acquisizione, da parte dei
lavoratori, di determinati diritti;
che, pertanto, la disposizione impugnata non risulta in alcun
modo lesiva dell'art. 17 lett. f) dello Statuto della Regione
Siciliana;
che neppure può dirsi violato l'art. 3 Cost. in quanto la
Regione Siciliana, nell'esercizio della sua discrezionalità
legislativa, ha dettato una disciplina del mantenimento in servizio
dei dipendenti delle esattorie siciliane che riflette peculiari
esigenze di rinnovamento della gestione delle imposte dirette in
Sicilia e, in questo quadro, ha operato scelte non arbitrarie sul
tempo di acquisizione del diritto al mantenimento del rapporto di
servizio da parte del personale esattoriale;
che per queste ragioni le questioni proposte vanno dichiarate
manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Siciliana 21
agosto 1984 n. 55, sollevata, in riferimento all'art. 17 lett. f)
dello Statuto della Regione Siciliana, dal Pretore di Vittoria con le
ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge della Regione
Siciliana 21 agosto 1984 n. 55, sollevata, in riferimento agli artt.
17 lett. f) dello Statuto della Regione Siciliana e 3 Cost., dal
Pretore di Adrano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:811 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte