Ordinanza n. 813/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1988 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 773/1982
- art. 17legge 773/1982
usata come parametro
citata
- art. 15legge 70/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto
comma, e 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 ("Riforma della Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri"),
promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1987 dal Pretore di
Messina nel procedimento civile vertente tra Bella Salvatore e la
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri, iscritta al
n. 841 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che Salvatore Bella, geometra dipendente di ruolo
dell'Ente Acquedotti Siciliani ed iscritto all'albo professionale dei
geometri ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 20 marzo
1975, n. 70, adiva il Pretore di Messina, in funzione di giudice del
lavoro, chiedendo che fosse dichiarata l'inapplicabilità nei suoi
confronti degli articoli 10, sesto comma, e 17 della legge 20 ottobre
1982, n. 773 ("Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei geometri"), i quali prevedono,
rispettivamente, l'obbligo del versamento alla Cassa di un contributo
di solidarietà "pari al 3 per cento del reddito professionale netto
prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L.
100.000 annue" da parte degli iscritti all'albo che non siano
iscritti e non siano tenuti ad iscriversi alla Cassa, e l'obbligo di
comunicazione alla Cassa dell'ammontare del reddito professionale
dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché del
volume di affari dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno;
che il giudice adito, con ordinanza del 13 giugno 1987, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale delle citate norme
della legge n. 773 del 1982, in riferimento all'art. 3 Cost.,
deducendo che le stesse (chiaramente da interpretarsi nel senso della
loro applicabilità a tutti i geometri comunque iscritti all'albo),
violano il principio di eguaglianza, in quanto:
a) realizzano una indiscriminata operatività nei confronti di
tutti gli iscritti all'albo professionale, senza escludere coloro i
quali, iscrittisi ai soli fini dell'inquadramento professionale
nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, non hanno la
possibilità di esercitare la libera professione e, quindi, non
sembrano avere quello status da cui scaturisce il dovere di
solidarietà di gruppo, che giustificherebbe la scelta del
legislatore;
b) determinano una palese difformità di trattamento nei
riguardi di contigue categorie professionali (ad es. ingegneri e
architetti), per le quali è stata espressamente esclusa (in leggi
coeve) l'obbligatorietà della contribuzione previdenziale per quei
professionisti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato e la
relativa copertura previdenziale;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio, ha concluso per l'infondatezza della questione.
Considerato che, quanto al primo profilo di presunta violazione
del principio di eguaglianza, questa Corte ha più volte affermato
che i moderni sistemi previdenziali relativi alle varie categorie
professionali sono ispirati ad esigenze superiori di solidarietà
sociale, sia pure operanti nell'ambito della categoria (cfr., in
particolare, sent. n. 133 del 1984), per cui occorre prescindere da
elementi precipuamente soggettivi (quale, ad es., la maggiore o
minore attività professionale svolta e la conseguente diversità di
remunerazione);
che, pertanto, in questo quadro solidaristico certamente non è
irrazionale che le norme censurate ricolleghino l'obbligo del
contributo al solo elemento oggettivo del potenziale esercizio
dell'attività professionale, connesso alla iscrizione al relativo
albo (cfr., da ultimo, ord. n. 707 del 1988);
che, anche quanto al denunciato secondo aspetto di violazione
dell'art. 3 Cost., va riaffermato il costante orientamento di questa
Corte, secondo il quale ogni sistema previdenziale presenta una
propria autonomia, in relazione alle peculiarità della categoria cui
si riferisce, di modo che le eventuali diversità di soluzioni
normative non possono essere assunte, in linea di principio, a
sostegno di presunte violazioni del principio di eguaglianza (cfr.
sentt. nn. 284 del 1986 e 368 del 1988);
che, in conclusione, entambi i profili della questione sollevata
dal giudice a quo risultano manifestamente infondati.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 10, sesto comma, e 17 della legge 20
ottobre 1982, n. 773 ("Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei geometri"), in riferimento all'art. 3 Cost.,
sollevata dal Pretore di Messina con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:813 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte