Ordinanza n. 816/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.P.R. 643/1972
- art. 25d.P.R. 643/1972
- art. 3d.P.R. 646/1972
- art. 25d.P.R. 646/1972
- art. 77d.P.R. 646/1972
usata come parametro
- art. 77Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 6legge 825/1971
citata
- art. 6d.P.R. 643/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo
comma, e 25, secondo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
643, ("Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili") in relazione all'art. 6, primo comma, n. 2, della
legge 9 ottobre 1971, n. 825 ("Delega legislativa al Governo della
Repubblica per la riforma tributaria"), promossi con n. 3 ordinanze
emesse il 22 giugno 1987 dalla Commissione Tributaria di 1° grado di
Piacenza sui ricorsi proposti dall'Istituto Sordomute Scalabrini e
della Pia Casa di Ricovero e Provvidenza Maruffi contro l'Ufficio del
Registro di Fiorenzuola d'Arda, iscritte ai nn. 416, 417 e 418 del
registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40, 1ª s.s. dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Piacenza
con tre identiche ordinanze in data 22 giugno 1987 (r.o. nn. 416, 417
e 418/87), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma lett. a) del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 646 ("Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili"), in riferimento,
rispettivamente, all'art. 77 e all'art. 3 Cost.;
che la prima delle disposizioni denunciate viene censurata nella
parte in cui, assoggettando ad I.N.V.I.M. per decorso decennio anche
gli immobili di proprietà degli enti pubblici, si porrebbe in
contrasto con l'art. 77 Cost., violando il criterio della legge
delega 9 ottobre 1971, n. 825 (art. 6), che ne prevede, invece,
l'applicabilità ai soli immobili appartenenti a società;
che la seconda delle disposizioni impugnate è censurata nella
parte in cui, sancendo l'esenzione dall'I.N.V.I.M. decennale soltanto
per lo Stato, le regioni, le province, i comuni, e i relativi
consorzi e associazioni dotate di personalità giuridica, e non anche
per le I.P.A.B., violerebbe il principio di eguaglianza, determinando
una ingiustificata disparità di trattamento, soprattutto in
considerazione dell'affinità degli scopi perseguiti dalle
istituzioni di assistenza e beneficenza rispetto a quelli propri
dello Stato e degli altri enti beneficiari dell'esenzione;
che nei giudizi così promossi non si sono costituite le parti,
mentre ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato
concludendo per l'infondatezza delle questioni;
Considerato che i giudizi vanno riuniti per la loro identità
oggettiva;
che la questione relativa all'art. 3, primo comma, d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost. per
un asserito eccesso di delega (in relazione all'art. 6 legge n. 825
del 1971) è stata già da questa Corte, con sentenza n. 410 del
1988, dichiarata inammissibile, in quanto la norma impugnata fu
introdotta con atto legislativo ordinario e non già con decreto
delegato nell'esercizio della funzione prevista dagli artt. 76 e 77,
primo comma, Cost.;
che, nella stessa pronuncia, l'altra questione riguardante
l'art. 25, secondo comma, lett. a), d.P.R. n. 643 del 1972, che si
assume lesivo del principio di eguaglianza, è stata invece
dichiarata infondata, per la sostanziale non omogeneità delle
fattispecie poste a raffronto;
che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti o
circostanze nuove tali da indurre questa Corte a modificare le
predette statuizioni;
che, conseguentemente, la prima delle questioni sollevate va
dichiarata manifestamente inammissibile, e la seconda manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e n. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643, ("Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili"), sollevata in riferimento
all'art. 77 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di
Piacenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, lett. a),
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ("Istituzione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili"), sollevata in
riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione di primo grado di
Piacenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:816 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte