Ordinanza n. 82/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1964 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 190/1958
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo
comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 190, promosso con ordinanza
emessa il 17 gennaio 1964 dal Pretore di Corteolona nel procedimento
penale a carico di Rossi Angelo, iscritta al n. 57 del Registro
ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 126 del 23 maggio 1964.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione
del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che il Pretore di Corteolona, con ordinanza 17 gennaio
1964, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
1, terzo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione;
che non c'e stata costituzione di parti private né è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 63 del 1963, ha
dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,
la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 1 della
legge 27 febbraio 1958, n. 190;
che in particolare la mancata richiesta di revisione rende
irripetibile da parte degli istituti specializzati l'analisi fatta in
via amministrativa, ma non preclude all'imputato né al giudice
l'impiego e l'utilizzazione dei mezzi di difesa e di convincimento
offerti dalla disciplina del processo penale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 27 febbraio 1958,
n. 190, promosso, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte