Ordinanza n. 82/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1981 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 121Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 5legge 313/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121
del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della
legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli
industriali) promossi con ordinanze emesse dal Tribunale di Taranto il
18 giugno 1980 e dal Pretore di Treviglio il 2 aprile 1980,
rispettivamente iscritte ai nn. 752 e 769 del registro ordinanze 1980 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 del 1980 e
n. 6 del 1981.
Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1981 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in
relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la
disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno
1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio
1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000
e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che
superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, già
dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980 e
manifestamente infondata con ordinanze nn. 167 e 195 del 1980;
Considerato che tale questione, motivata con i medesimi argomenti
già esaminati e disattesi, va dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della
legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda
di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un
veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo
consentito, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., dal Tribunale di
Taranto e dal Pretore di Treviglio con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte