Ordinanza n. 82/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1984 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 75/1958
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 1legge 39/1975
- art. 3legge 39/1975
citata
- art. 3legge 75/1958
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 4, n. 2,
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in relazione all'art. 3, n. 5,
stessa legge (favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione) e
all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, promosso con ordinanza
emessa il 1 marzo 1982 dal tribunale di Caltanissetta nel procedimento
penale a carico di Vilasi Liliana ed altri, iscritta al n. 831 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 156 del 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Considerato che con ordinanza 1 marzo 1982 (reg. ord. n. 831 del
1982) il tribunale di Caltanissetta ha sollevato questione incidentale
di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20
febbraio 1958, n. 75, in relazione all'art. 3, n. 5, della stessa legge
ed all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, nella parte in cui
prevede il raddoppio della pena stabilita per le ipotesi indicate
nell'art. 3 della stessa legge n. 75 del 1958, ove il fatto sia
commesso in danno di persona minore degli anni ventuno, ma maggiore
degli anni diciotto, per pretesa violazione degli artt. 3 e 25, secondo
comma, della Costituzione, atteso che, in forza dell'art. 1 della
citata legge n. 39 del 1975, che ha determinato in diciotto anni il
raggiungimento della maggiore età, sarebbe riscontrabile una
disparità di trattamento tra gli imputati del reato de quo ed una
indiretta violazione del principio di legalità, in quanto la
maggiorazione della pena rimarrebbe riferita ad una dimensione
temporale non più configurabile come minore età;
ritenuto che identica questione è stata dichiarata infondata da
questa Corte con la sentenza n. 205 del 1982;
che nell'ordinanza, peraltro antecedente alla citata pronuncia di
questa Corte, non sono addotti motivi nuovi o diversi, tali da indurre
a modificare la surricordata giurisprudenza;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma delle Norme integrative per i giudizi avanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
in relazione all'art. 3, n. 5, della stessa legge ed all'art. 1 della
legge 8 marzo 1975, n. 39, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e
25, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Caltanissetta,
con l'ordinanza 1 marzo 1982 di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte