Corte costituzionale

Ordinanza n. 82/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1984 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 75/1958

usata come parametro

citata

  • art. 3legge 75/1958
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 4, n. 2,

della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in relazione all'art. 3, n. 5,

stessa legge (favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione) e

all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, promosso con ordinanza

emessa il 1 marzo 1982 dal tribunale di Caltanissetta nel procedimento

penale a carico di Vilasi Liliana ed altri, iscritta al n. 831 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 156 del 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Considerato che con ordinanza 1 marzo 1982 (reg. ord. n. 831 del

1982) il tribunale di Caltanissetta ha sollevato questione incidentale

di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20

febbraio 1958, n. 75, in relazione all'art. 3, n. 5, della stessa legge

ed all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, nella parte in cui

prevede il raddoppio della pena stabilita per le ipotesi indicate

nell'art. 3 della stessa legge n. 75 del 1958, ove il fatto sia

commesso in danno di persona minore degli anni ventuno, ma maggiore

degli anni diciotto, per pretesa violazione degli artt. 3 e 25, secondo

comma, della Costituzione, atteso che, in forza dell'art. 1 della

citata legge n. 39 del 1975, che ha determinato in diciotto anni il

raggiungimento della maggiore età, sarebbe riscontrabile una

disparità di trattamento tra gli imputati del reato de quo ed una

indiretta violazione del principio di legalità, in quanto la

maggiorazione della pena rimarrebbe riferita ad una dimensione

temporale non più configurabile come minore età;

ritenuto che identica questione è stata dichiarata infondata da

questa Corte con la sentenza n. 205 del 1982;

che nell'ordinanza, peraltro antecedente alla citata pronuncia di

questa Corte, non sono addotti motivi nuovi o diversi, tali da indurre

a modificare la surricordata giurisprudenza;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma delle Norme integrative per i giudizi avanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75,

in relazione all'art. 3, n. 5, della stessa legge ed all'art. 1 della

legge 8 marzo 1975, n. 39, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e

25, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Caltanissetta,

con l'ordinanza 1 marzo 1982 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte