Ordinanza n. 82/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 164Codice penale
- art. 165Codice penale
- art. 260Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 169 e 170 del
codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 14
aprile 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale militare di La Spezia nel procedimento penale a carico di
Fiocco Antonio, iscritta al n. 549 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio penale il giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia, con
l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
articoli 169 e 170 del codice penale militare di pace;
che la questione investe le richiamate disposizioni nella parte
in cui esse prevedono la punibilità, con la reclusione militare fino
a sei mesi, dei fatti di deterioramento colposo di cose mobili "anche
di scarsissimo rilievo economico" appartenenti all'amministrazione
militare, ciò che contrasterebbe con il parametro costituzionale
invocato sotto un duplice profilo:
a) per la ingiustificata disparità di trattamento che le
norme determinerebbero, nel raffronto con il sistema del diritto
penale comune che non contempla una forma colposa del reato di
danneggiamento, tra i militari e i cittadini (nonché, segnatamente,
tra i militari e i dipendenti civili dell'amministrazione militare)
rispetto alla commissione di analoghi fatti, a svantaggio dei primi;
b) per irragionevolezza della disciplina, che appresterebbe in
tal modo tutela penale al patrimonio militare non già in rapporto a
criteri coerenti con l'oggetto della tutela stessa, bensì soltanto
in dipendenza di una circostanza estrinseca rispetto al medesimo
oggetto, come è la qualifica di militare - o meno - del soggetto
attivo;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o
infondata.
Considerato che la questione è indirizzata ad eliminare dal
novero delle fattispecie punibili catalogate dall'art. 169 del codice
penale militare di pace quella del "deterioramento" di cose mobili
appartenenti all'amministrazione militare, allorché commesso per
colpa ( ex art. 170 dello stesso codice);
che una prospettiva del genere involge, all'evidenza, una
selezione e una scelta nell'ambito di plurime opzioni possibili,
giacché la determinazione di sub-fattispecie equivalenti nell'ambito
della stessa disposizione incriminatrice costituisce una
manifestazione di volontà del legislatore, cui compete stabilire
quali fatti debbano essere sanzionati penalmente, e in che modo, nel
limite della non-irragionevolezza della scelta;
che, infatti, la connotazione discrezionale della prospettata
eliminazione della sub-fattispecie del "deteriorare cose mobili" si
rivela laddove si consideri lo sbilanciamento dell'equilibrio
normativo, sia interno che esterno alla norma impugnata, che ne
deriverebbe: un equilibrio, sia nella definizione delle condotte
causative di danno ex artt. 169-170 citati, sia nella calibratura di
altre fattispecie contigue o in rapporto di specificazione con quella
impugnata (come ad es. gli artt. 164 e 165 del codice penale militare
di pace), che verrebbe ad essere alterato dalla richiesta ablazione;
che, d'altra parte, proprio la prospettazione del rimettente,
allorché ripetutamente sottolinea lo "scarsissimo valore economico"
delle cose deteriorate, quale elemento rafforzativo di censura delle
norme in rapporto alla concreta vicenda del giudizio a quo, indica un
ulteriore profilo di discrezionalità legislativa sottesa alla scelta
di selezionare in modo diverso le condotte punibili, molteplici
essendo i criteri e i parametri ai quali, in ipotesi, sarebbe
possibile accordare rilevanza a tal fine (e lo stesso giudice
rimettente ne enumera alcuni: valore del bene, funzione specifica di
esso, coefficiente di responsabilità del soggetto attivo, e così
via);
che, su quest'ultimo punto, si deve osservare sia che il dato
obiettivo della tenuità del danno trova riscontro nella previsione
dell'attenuante di cui all'art. 171, n. 2) del codice in argomento,
sia che la prospettiva tutta e solo patrimoniale da cui muove il
rimettente non è pienamente coerente con il carattere plurioffensivo
del reato, collocato nell'ambito dei reati contro il servizio
militare;
che è dunque espressione delle attribuzioni del legislatore, in
sede di revisione della disciplina penale militare, l'accennato
profilo dell'eventuale rilievo da annettere al grado di effettiva
offensività del fatto; un profilo che attualmente, oltre
all'attenuante sopra ricordata, può essere utilmente valutato
attraverso un uso più ragionevole ed attento dell'istituto della
richiesta di procedimento, necessario per la punibilità del reato a
norma dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di
pace, in modo da escludere dal novero della sfera del penalmente
apprezzabile fattispecie del genere di quella che ha dato luogo al
presente giudizio;
che, pertanto, la questione, come già ritenuto da questa Corte
con riguardo a prospettazioni in parte coincidenti (ord. n. 216 del
1989; sent. n. 280 del 1987), involge scelte - non costituzionalmente
obbligate - affidate alla discrezionalità legislativa, e va perciò
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 169 e 170 del codice
penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte