Ordinanza n. 82/2002
Altra decisione · depositata il 21/03/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 210,
comma 4, codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
30 gennaio 2001 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a
carico di C. D. ed altri, iscritta al n. 377 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 gennaio 2001, il
Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 513 e 210, comma 4, cod. proc. pen. "limitatamente alla
facoltà di non rispondere su fatti concernenti responsabilità
altrui";
che il rimettente premette, in punto di fatto, che due
imputati di reato connesso, dei quali era stato richiesto l'esame
dibattimentale nel giudizio a quo si erano avvalsi della facoltà di
non rispondere: e ciò anche con riguardo alle domande concernenti
dichiarazioni a carico di altri coimputati, rese nel corso delle
indagini preliminari;
che, a parere del giudice a quo, le norme denunciate,
consentendo, mediante il meccanismo delle contestazioni,
l'acquisizione e la successiva utilizzabilità delle dichiarazioni
precedentemente rese da parte degli imputati di reato connesso, che
si siano avvalsi successivamente della facoltà di non rispondere, si
porrebbero in contrasto con il principio dell'assunzione della prova
nel contraddittorio delle parti, sancito dall'art. 111 della
Costituzione, in quanto sarebbe riconosciuto all'imputato di reato
connesso "l'esercizio incondizionato" di "un vero e proprio "diritto
al silenzio"", anche con riferimento alle dichiarazioni relative
esclusivamente alla responsabilità di terzi;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
intervenuta la legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale
e al codice di procedura penale in materia di formazione e
valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di
riforma dell'art. 111 della Costituzione), la quale ha profondamente
innovato la disciplina sia della formazione della prova in
dibattimento, che del diritto al silenzio, incidendo direttamente,
tra l'altro, sul campo di applicazione delle disposizioni che formano
oggetto dell'odierna impugnativa;
che a fronte di tali modifiche normative, che investono anche
il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti
devono quindi essere restituiti al giudice rimettente perché
verifichi se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte