Ordinanza n. 820/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella
ordinanza n. 118 del 26 gennaio 1988;
Udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi nel
testo depositato della ordinanza n. 118 del 1988;
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone che nella ordinanza n. 118 del 1988 siano corretti i
seguenti errori materiali nel modo che segue:
1) nell'epigrafe, dopo le parole "prima della nomina in ruolo",
in luogo di "del personale" deve leggersi "dal personale"; in luogo
di "legge 26 giugno 1970 n. 576" deve leggersi "legge 26 luglio 1970
n. 576";
2) nella motivazione, in luogo di "che, pertanto, va dichiarata
la inammissibilità della questione", deve leggersi: "che, pertanto,
va dichiarata la manifesta infondatezza della questione";
3) nel dispositivo, in luogo di "dell'art. 1" deve leggersi
"dell'art. 1, primo comma,"; in luogo di "del personale insegnante"
deve leggersi "dal personale insegnante".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:820 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte