Ordinanza n. 824/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/07/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 597, secondo e
terzo comma, codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19
dicembre 1985 del Pretore di Sampierdarena, nel procedimento penale a
carico di Lo Bartolo Giuseppe ed altri, iscritta la n. 172 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, prima serie speciale, del 28 maggio 1986;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Sampierdarena, con ordinanza emessa il
19 dicembre 1985, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art.
597, secondo e terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede
la possibilità di remissione di querela da parte dei prossimi
congiunti dell'offeso querelante premorto al dibattimento;
che, quanto al presunto contrasto con l'art. 24 Cost., il Pretore
osserva che la norma impugnata comprometterebbe il diritto di difesa
dell'imputato, che non avrebbe la possibilità d'un effettivo
contraddittorio dibattimentale col suo accusatore;
che, quanto al presunto contrasto con l'art. 3 Cost., il giudice a
quo rileva che, non avendo l'imputato la possibilità d'addivenire ad
una remissione della querela, si creerebbe un'ingiustificata
disparità di trattamento rispetto alle normali situazioni, in
materia di reati contro l'onore, nelle quali spesso si giunge alla
composizione pacifica della vertenza ed alla remissione della
querela;
Considerato che il giudice a quo non ha fornito alcun elemento atto
a valutare la rivelanza della sollevata questione di legittimità
costituzionale;
Considerato, in particolare, che lo stesso giudice non ha neppure
indicato l'esistenza di prossimi congiunti del querelante defunto,
che non rivestano la qualità di eredi;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di motivazione sulla rivelanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 597, secondo e terzo comma,
cod. pen. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal
Pretore di Sampierdarena con ordinanza 19 dicembre 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:824 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte