Ordinanza n. 825/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/07/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge
della Regione Sicilia 30 marzo 1981, n. 37 (Disposizioni per la
protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la
regolamentazione dell'esercizio venatorio) promosso con ordinanza
emessa il 24 marzo 1987 dalla Corte d'Appello di Palermo nel
procedimento penale a carico di Pagliaro Guido ed altro, iscritta al
n. 846 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 2 dell'anno 1988;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'Appello di
Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge regionale Sicilia
30 marzo 1981, n. 37 (Disposizioni per la protezione, la tutela e
l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio
venatorio);
che, in particolare, il giudice a quo rileva che la disposizione
impugnata crea "una evidente disparità di trattamento tra i soggetti
che operano nel territorio regionale e quelli che operano nel
territorio statale, stante che chi infrange la legge nel territorio
statale è assoggettato a sanzione amministrativa mentre chi viola la
legge del territorio regionale, nella medesima materia, è
assoggettato a sanzioni penali";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per la
manifesta infondatezza della questione;
Considerato che l'art. 9 della legge regionale siciliana n. 37 del
1981 riguarda l'istituzione, la composizione, le modalità di nomina
e di funzionamento dei comitati ripartimentali faunistico-venatori
con funzioni consultive;
che nel predetto art. 9 della legge regionale siciliana nulla
viene stabilito in relazione alle sanzioni degli illeciti venatori
alle quali, invece, si fa riferimento nell'ordinanza di rimessione;
che, come questa Corte ha più volte affermato, ogni volta che
nelle ordinanze di rimessione viene denunciata una disposizione in
luogo di un'altra si versa in un'ipotesi di irrilevanza della
questione (sentenza n. 304/1986 e, in precedenza, sentenze nn.
108/1957; 122/1976; 1/1977; 228/1985);
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
sollevata dalla Corte d'Appello di Palermo va dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 9, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge regionale Sicilia
30 marzo 1981, n. 37 (Disposizioni per la protezione, la tutela e
l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio
venatorio) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte
d'Appello di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:825 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte