Ordinanza n. 83/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1957 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del T.U.
delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 19 aprile 1956 del Tribunale di Locri emessa nel
procedimento penale a carico di Pizzata Giuseppe ed altri, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 14 giugno 1956 ed
iscritta al n. 206 del Registro ordinanze 1956;
2) ordinanza 27 febbraio 1956 del Pretore di Bologna emessa nel
procedimento penale a carico di Zucchini Mario, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1956 ed
iscritta al n. 310 del Reg. ord. 1956;
3) ordinanza 16 giugno 1956 del Pretore di Imola emessa nel
procedimento penale a carico di Mirti Giuseppe, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed
iscritta al n. 335 del Reg. ord. 1956.
Viste le deduzioni presentate in cancelleria dall'avv. Sigfrido
Coppola nell'interesse di Zucchini Mario.
Ritenuto che nel corso di vari procedimenti penali fu sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del T.U. delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773,
e la decisione di tale questione è stata dai giudici rimessa alla
Corte con le tre ordinanze sopra elencate.
Considerato che con la sentenza n. 8 del 20 giugno 1956 la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la assunta illegittimità
costituzionale della citata disposizione dell'art. 2 della legge di
pubblica sicurezza; e tale pronuncia va pienamente confermata, non
essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in contrario.
Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e l'art. 9 secondo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 24 marzo
1956).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti alle competenti
autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte