Ordinanza n. 83/1958
Altra decisione · depositata il 30/12/1958 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 841/1950
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 6legge 841/1950
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti
presidenziali n. 3270 e n. 3271 del 18 dicembre 1952, promosso con
ordinanza emessa il 23 luglio 1957 dal Tribunale di Locri nel
procedimento civile vertente tra Pellicano Pier Domenico e la Sezione
speciale per la riforma fondiaria dell'Opera per la valorizzazione
della Sila, iscritta al n. 90 del Registro ordinanze 1957 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 30 novembre 1957.
Udita nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1958 la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi l'avv. Pasquale Petrolillo per il Pellicano e il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per la Sezione speciale
per la riforma fondiaria dell'Opera per la valorizzazione della Sila.
Ritenuto in fatto:
La questione di legittimità costituzionale, che forma oggetto del
giudizio promosso con ordinanza 23 luglio 1957 del Tribunale di Locri,
è stata sollevata nel procedimento instaurato da Pellicano Pier
Domenico nei confronti della Sezione speciale per la riforma fondiaria
dell'Opera per la valorizzazione della Sila.
In tale procedimento il Pellicano ha dedotto la illegittimità
costituzionale dei decreti presidenziali n. 3270 e n. 3271 del 18
dicembre 1952, pubblicati nel supplemento ordinario n. 4 della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, con i quali gli
sono stati espropriati, per un imponibile di L. 18.363,49, terreni siti
in agro di Gioiosa e Roccella Jonica.
La denunciata illegittimità costituzionale conseguirebbe, secondo
la difesa del Pellicano, alla violazione dell'art. 76 della
Costituzione in relazione agli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950,
n. 841. Tra l'altro perché l'Ente espropriante, nell'operare il
coacervo dei terreni, avrebbe computato ettari 30 di seminativo del
fondo "Prateria", da epoca anteriore al 15 novembre 1949 appartenenti
non ad esso Pellicano, ma ai di lui fratelli, Massimo, Carlo, Lea e
Giulia. Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la illegittimità
costituzionale dei decreti di espropriazione sia per la invalidità
della legge di delega, che per eccesso della funzione legislativa
delegata, in quanto egli avrebbe subito l'esproprio di una quota di
terreni (ettari da 35 a 45) eccedenti quella consentita.
Chiedeva inoltre la restituzione dei terreni espropriati e la
condanna della Sezione O.V.S. ai danni.
L'ordinanza del Tribunale di Locri non ha preso in esame l'eccepita
invalidità della legge di delegazione perché "non dimostrata e
neppure discussa". Relativamente poi ai dedotti motivi di
illegittimità costituzionale ha ritenuto non manifestamente infondato
soltanto il motivo riguardante la violazione dell'art. 4 della legge n.
841 in quanto, secondo il Pellicano, la Sezione O.V.S. avrebbe "incluso
nel coacervo fondiario eseguito per la determinazione delle quote di
scorporo ettari 30 di terreni del fondo Prateria, non appartenenti ad
esso Pellicano, come risulta dall'atto Pellizzieri del 4 febbraio
1949".
"La Sezione convenuta - continua l'ordinanza - non contesta tale
circostanza, che non riguarda l'estensione catastale, ma la consistenza
dei terreni espropriandi alla data del 15 novembre 1949. La ipotesi,
quindi, di un eccesso nell'esercizio della funzione legislativa
delegata non può ritenersi a priori infondata".
Il Tribunale di Locri, ritenendo che tale questione di
illegittimità costituzionale influisse sulla definizione della
controversia sottoposta al suo esame, ha sospeso di pronunziare nel
merito, ordinando la rimessione degli atti a questa Corte per la
decisione di sua competenza.
L'ordinanza, notificata alle parti e al Presidente del Consiglio
dei Ministri, comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del
Senato, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 296 del 30 novembre 1957.
Ritualmente si sono costituiti in giudizio mediante deposito delle
deduzioni, sia il Pellicano che la Sezione speciale per la riforma
fondiaria dell'Opera per la volorizzazione della Sila.
Il primo, rappresentato in virtù di procura speciale (atto notar
Bellino di Roma 18 dicembre 1957) dall'avv. Pasquale Petrolillo con
studio in Roma, via Reno, 22 (deduzioni depositate il 20 dicembre
1957). La seconda rappresentata e difesa, come per legge,
dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (deduzioni depositate il 14 novembre
1957).
La difesa del Pellicano si limita a chiedere che la Corte "pronunci
la illegittimità costituzionale sollevata dall'autorità
giurisdizionale con le conseguenze di legge".
La difesa della Sezione speciale premette che il Tribunale di Locri
circoscrive la questione relativa alla legittimità costituzionale dei
decreti di espropriazione, per cui è controversia, al punto di essere
stati inclusi nel coacervo fondiario ettari 30 di terreno del fondo
"Prateria" non appartenenti all'espropriando Pellicano, come
risulterebbe dal rogito Pellizzieri 4 febbraio 1949, determinandosi in
tal guisa un errore per eccesso nella quota da scorporare (art. 4 legge
21 ottobre 1950, n. 841). Secondo l'Avvocatura siffatta impostazione
supporrebbe che il Tribunale, prima di inviare gli atti a questa Corte,
avesse preso visione del rogito Pellizzieri ed avesse risolta la
questione relativa alla non appartenenza dei ripetuti trenta ettari al
proprietario espropriando.
Ma il Tribunale nulla avrebbe deciso su questo punto ed emanando in
limine l'ordinanza sovra trascritta, avrebbe richiesto a questa Corte
una pronuncia di carattere meramente ipotetico; cioè cosa potrà
accadere quoad legitimitatem actus, se sarà accertato non essere il
Pellicano titolare dei trenta ettari in questione, quanto meno agli
effetti dell'applicazione delle leggi di riforma fondiaria.
E ciò, in violazione dell'art. 23 cpv. legge 11 marzo 1953, n.
87.
Pertanto, prosegue l'Avvocatura, la divisione non riguarderebbe il
fondo "Prateria", tutt'al più conterrebbe un annuncio della futura
divisione di quell'immobile rustico, e dei criteri che saranno seguiti,
quando tale divisione avrà luogo. Ciò posto: o il Tribunale non ebbe
presenti i dati di fatto: o il Tribunale, pur avendo tenuto in
considerazione il rogito del 1949, ne riservò l'esame circa il valore
e la portata giuridica ad un momento successivo alla pronuncia della
Corte costituzionale.
E conclude chiedendo che "la questione di legittimità
costituzionale sollevata nell'ordinanza del Tribunale di Locri sia
dichiarata inammissibile o quanto meno infondata".
Nel termine prescritto, il Pellicano ha presentato una breve
memoria illustrativa.
In essa si afferma che il Tribunale di Locri, con l'ordinanza 3
agosto 1957, ha opportunamente valutato, ponendolo a base della
prevista incostituzionalità dei decreti di esproprio, l'atto
Pellizzieri del 4 febbraio 1949, deducendo "in maniera
incontrovertibile che i 30 ettari di terreno inclusi nel coacervo
fondiario impegnato dall'espropriazione non appartengono
all'espropriando Pellicano".
Si sostiene inoltre che le clausole trascritte nel cennato atto per
quanto attiene al fondo o bosco "Prateria", "hanno uno spiccato tenore
obbligatorio tra le parti le quali hanno inteso disporre in maniera
tassativa e categorica e non ipotetica ed eventualistica dei beni
indicati".
Si conclude insistendo nel richiedere che la Corte pronunci la
illegittimità costituzionale anche pro parte dei decreti nn. 3270 e
3271 del 18 dicembre 1952 del Presidente della Repubblica.
Nell'udienza del 3 dicembre 1958 la difesa delle parti ha
illustrato le rispettive deduzioni.
Considerato in diritto:
La Corte è chiamata a decidere se i decreti presidenziali nn. 3270
e 3271 del 18 dicembre 1952 abbiano violato l'articolo 4 della legge di
delegazione 21 ottobre 1950, n. 841, per avere erroneamente incluso,
nel coacervo fondiario, ettari trenta di terreno del fondo "Prateria"
non appartenente all'espropriando Pier Domenico Pellicano, incorrendo
in tal modo in un eccesso nella quota da espropriare.
La data del 15 novembre 1949 costituisce, nel sistema delle leggi
di trasformazione agraria e fondiaria (legge 12 maggio 1950, n. 230;
legge 21 ottobre 1950, n. 841), un termine costante di riferimento per
l'individuazione del titolare delle proprietà soggette ad esproprio
(sent. n. 67 del 14 maggio 1957; sent. n. 82 del 16 maggio 1957).
Ciò posto, per stabilire la consistenza patrimoniale di Pier
Domenico Pellicano, alla data del 15 novembre 1949, è necessario
precisare la natura giuridica del negozio stipulato dalle parti con il
rogito Pellizzieri del 4 febbraio nel quale tra l'altro è detto: "...
i germani Pellicano, per evitare giudizi e inutile dispendio, sono
venuti nella determinazione di dividere i beni, oggetto del presente
atto, relativamente soltanto a quelli siti nei territori di Gioiosa
Jonica, di Roccella Jonica, in parti eguali, rimandando a miglior tempo
la divisione del fondo o bosco "Prateria", la quale sarà effettuata
con i criteri già stabiliti e concordati tra essi condividenti in base
ai quali, dalla quota che sarà assegnata o attribuita al condividente
Pier Domenico Pellicano dovranno essere detratti trenta ettari di
terreno seminativo (stagliate) che saranno attribuiti agli altri
condividenti nella seguente misura...".
Circa la portata di tale atto vi è contrasto tra le parti,
ritenendo la difesa del Pellicano trattarsi di divisione anteriore al
15 novembre 1949 per cui il fondo "Prateria" non poteva essere incluso
nei decreti di espropriazione; affermando, invece, la difesa dell'Ente
Sila, che l'atto contiene un annuncio di futura divisione.
L'ordinanza di rinvio non ha definito il negozio invocato dal
Pellicano a base del denunciato eccesso di delegazione, né ha
determinato se esso ha effetti reali o obbligatori. Infatti il
Tribunale di Locri, dopo avere affermato che la questione sollevata
dall'istante non può ritenersi manifestamente infondata in quanto
attiene ai limiti oggettivi della legge di delegazione, prosegue
riportando quanto sostiene il Pellicano; che cioè "la Sezione
convenuta ha provocato l'esproprio di una quantità di beni maggiori di
quella consentita dalla legge, e ciò per il fatto di avere essa
incluso nel coacervo fondiario eseguito per la determinazione della
quota di scorporo ettari 30 di terreno del fondo "Prateria" non
appartenenti ad esso Pellicano, come risulta dall'atto Pellizzieri del
4 febbraio 1949".
Con la mancata definizione del negozio giuridico contenuto nel
rogito Pellizzieri il Tribunale di Locri ha del tutto omesso la
valutazione della rilevanza della questione di legittimità
costituzionale rispetto al giudizio principale, esame che la legge
richiede "qualora il giudizio (come nella specie) non possa essere
definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di
legittimità costituzionale" (art. 23, secondo comma, legge 11 marzo
1953, n. 87). L'accertamento del rapporto di rilevanza e di
pregiudizialità fra la questione di legittimità costituzionale ed il
giudizio sulla controversia principale, facendo parte del provvedimento
di rinvio, spetta esclusivamente all'autorità giurisdizionale.
Di conseguenza, allo stato degli atti, la Corte non può
pronunziarsi sulla legittimità costituzionale - per il dedotto eccesso
di delega - dei citati decreti presidenziali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Locri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte