Ordinanza n. 83/1965
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1965 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 283/1962
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. g,
della legge 30 aprile 1962, n. 283, promosso con ordinanza emessa il 3
novembre 1964 dal Pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico
di Manetti Gianfranco e Giampiero, iscritta al n. 6 del Registro
ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 65 del 13 marzo 1965.
Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione
del Giudice Biagio Petrocelli;
Ritenuto che, nel corso del procedimento penale davanti al Pretore
di Grosseto a carico di Manetti Gianfranco e Giampiero, la difesa degli
imputati ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dell'art.
5, lett. g, della legge 30 aprile 1962, n. 283, che fissa il divieto,
penalmente sanzionato, di impiego, vendita o detenzione per la vendita
di sostanze alimentari con aggiunta di additivi chimici che non siano
autorizzati con decreto del Ministro della sanità;
che, ad avviso del Pretore, attraverso il rinvio a tale decreto, si
avrebbe una ipotesi di reato configurata non dalla legge, ma da un atto
del Ministro;
che il Pretore, ritenuta la questione non manifestamente infondata,
ha rimesso gli atti a questa Corte costituzionale con ordinanza del 3
novembre 1964;
che l'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 65 del 13
marzo 1965;
che non vi è stata costituzione di parti;
Considerato che la questione proposta è identica a quella che è
stata oggetto della sentenza n. 96 del 19 novembre 1964;
che con detta sentenza questa Corte dichiarò non fondata la
questione, rilevando che il decreto del Ministro della sanità non
concorre a costituire il precetto penale, ma è soltanto un presupposto
della sua applicazione;
che non sussistono ragioni per discostarsi da tale decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con la ordinanza di cui in epigrafe e ordina
la restituzione degli atti al Pretore di Grosseto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1965:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte