Ordinanza n. 83/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1981 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 121Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 5legge 313/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121
del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della
legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli
industriali), promossi con ordinanze emesse dal pretore di Asti il 19
settembre 1980, dal pretore di Piana degli Albanesi il 25 marzo 1980,
dal tribunale di Sassari il 5 marzo, il 12 febbraio, il 19 marzo e il
4 aprile 1980, dal tribunale di Ravenna il 1 ottobre 1980 e dal
pretore di Arona il 13 settembre 1980, rispettivamente iscritte ai nn.
789, 790, da 795 a 799 e 806 del registro ordinanze 1980 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 del 1980 e n. 20 del
1981.
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1981 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono le
medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo
comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,
nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313,
nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con
quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi
di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione
agli artt. 3 e 27 Cost., già dichiarate non fondate da questa Corte
con sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate con ordinanze
nn. 147, 167, 169 e 195 del 1980;
Considerato che tali questioni, motivate con i medesimi argomenti
già esaminati e disattesi vanno dichiarate manifestamente infondate
previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della
legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda
di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un
veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo
consentito, sollevate in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. dai
tribunali di Sassari e Ravenna e dai pretori di Asti, Piana degli
Albanesi ed Arona con le ordinanze in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte