Ordinanza n. 83/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 74d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 74,
secondo e terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 giugno 1982 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Grosseto sul ricorso di Papini Mario, iscritta al n.
52 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 177 dell'anno 1983,
2) ordinanza emessa il 18 dicembre 1981 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Grosseto sul ricorso della S.p.a. Grandi
Magazzini al Risparmio, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1983
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno
1983.
Udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che con ordinanze 18 dicembre 1981 e il giugno 1982 la
Commissione tributaria di primo grado di Grosseto ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo e terzo comma, del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in quanto esclude la detrazione dal
reddito d'impresa - ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche - delle poste passive non registrate nelle scritture
contabili prescritte e non imputate nel conto profitti e perdite.
Considerato che questione identica è stata decisa, nel senso della
non fondatezza, con la sentenza n. 186 del 1982;
che le ordinanze anzidette non allegano argomentazioni nuove, le
quali possano indurre a discostarsi da tale decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 74, secondo e terzo comma, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 (" Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche"), sollevate, in riferimento agli artt.
3, 24 e 53 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte