Ordinanza n. 83/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/03/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 77legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.77 della legge 24
novembre 1981 (modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze
emesse il 13 giugno 1986 dalla Corte di Cassazione (n.2 ord.), il 7
aprile 1986 dal pretore di Terni (n.5 ord.), iscritte ai nn.557, 558,
565, 566, 567, 568 e 569 del registro ordinanze 1986 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 47, 48 e 49 della prima
s.s. dell'anno 1986;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che la Corte di Cassazione ed il Pretore di Terni con le
ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art.77 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nella parte in cui non ammette a sanzione sostitutiva i reati puniti
con pena pecuniaria congiunta a detentiva, in riferimento all'art. 3
della Costituzione;
Considerato che il Pretore di Terni ha omesso di esporre i fatti
dei procedimenti penali in cui la questione è sorta, sicché,
risultandone incontrollabile la rilevanza, la stessa è
manifestamente inammissibile;
che peraltro parimenti manifestamente inammissibile è la
questione sollevata dalla Corte di Cassazione, in quanto già
dichiarata inammissibile con sent. n.350 del 1985, antecedente al
deposito delle ordinanze di rimessione;
Visti gli art.li 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nella parte in cui non ammette a sanzione sostitutiva i reati puniti
con pena detentiva congiunta a pecuniaria, sollevata dalle ordinanze
in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte