Ordinanza n. 83/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1990 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 marzo 1989 dal Pretore di Bolzano nel
procedimento civile vertente tra Albrecht Ida e l'I.N.P.S., iscritta
al n. 438 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno
1989;
2) ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal Pretore di Alessandria
nel procedimento civile vertente tra Grattarola Iolanda e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
3) ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal Pretore di Alessandria
nel procedimento civile vertente tra Orsi Giovanni e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 510 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Cheli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra
Albrecht Ida e l'I.N.P.S., avente ad oggetto l'integrazione al minimo
della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale
coltivatori diretti fruita dalla ricorrente, titolare al contempo di
pensione diretta a carico della Gestione speciale artigiani, il
Pretore di Bolzano, con ordinanza emessa il 23 marzo 1989 (R.O. n.
438/1989) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art.1, secondo comma, della legge 9
gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude la detta integrazione,
qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo
garantito;
che nel corso di due procedimenti civili promossi da Grattarola
Iolanda e Orsi Giovanni - titolari di pensione diretta a carico
dell'A.G.O. -, al fine di ottenere l'integrazione al minimo della
pensione di reversibilità loro erogata dalla Gestione speciale
coltivatori diretti il Pretore di Alessandria, con due ordinanze
dell'11 luglio 1989 (R.O. n. 509 e 510/1989), ha sollevato in
riferimento allo stesso parametro questione di legittimità
costituzionale della medesima norma, nella parte in cui esclude la
detta integrazione, qualora per effetto del cumulo sia superato il
trattamento minimo garantito;
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto questioni analoghe,
possono essere riuniti;
che le questioni sollevate appaiono manifestamente
inammissibili, in quanto la norma censurata, con riguardo ai profili
in esame, è già stata oggetto di declaratoria di
incostituzionalità, rispettivamente da parte delle sentenze n. 488
del 1989 e n. 373 del 1989 (ribadita, quest'ultima, dalle ordinanze
n. 442 e 482 del 1989);
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,
della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi
di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei
coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) sollevate, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Pretori di Bolzano e
di Alessandria con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte