Ordinanza n. 83/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1991 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 8legge 772/1972
- art. 2legge 695/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice
penale militare di pace, promossi con tre ordinanze emesse il 25
maggio 1990 (una) e il 29 maggio 1990 (due) dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo,
iscritte rispettivamente ai nn. 430, 441 e 442 del registro ordinanze
1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e
28, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 151 del codice
penale militare di pace, "nella parte in cui non prevede la medesima
disciplina di cui ai commi quinto e settimo dell'art. 8 della legge
n. 772/1972 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 695/1974 e
cioè l'estinzione del reato o la cessazione degli effetti penali
della condanna qualora l'imputato o il condannato risulti già
incorporato per prestare il servizio militare di leva";
considerato che il giudice a quo si basa su due assunti tratti
dalla sentenza n. 409 del 1989, di questa Corte: quello secondo il
quale " i comportamenti previsti dalle due ipotesi criminose" di cui,
rispettivamente, alla norma impugnata ed all'art. 8, secondo comma,
della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2
della legge 24 dicembre 1975, n. 695, "ledono, con modalità
analoghe, lo stesso bene giuridico... e... identico è il rimprovero
di colpevolezza che si muove ai soggetti attivi dei due delitti"; e
quello secondo il quale "anche nella situazione prevista dal secondo
comma dell'art. 8 della legge in discussione, la pena deve
perseguire, come di regola, il recupero alla comunità del deviante:
anzi, il fatto che ai sensi del precitato art. 8 quarto, quinto,
sesto e settimo comma, il condannato possa anche durante l'esecuzione
della pena detentiva proporre domanda di essere arruolato nelle Forze
Armate o di essere ammesso al servizio militare non armato o ad un
servizio sostitutivo civile e che l'accoglimento delle predette
domande, nell'estinguere il reato, fa cessare, se vi è stata
condanna, l'esecuzione della pena, dimostra che l'interesse dello
Stato al 'recupero' ed alla 'rieducazione del reo' è, nella
situazione in esame, realmente ed intensamente perseguito";
che, peraltro, nella sentenza n. 409 del 1989, si è
sottolineato come "chi rifiuta di adempiere a doveri di solidarietà
sociale costituzionalmente sanciti non è equiparabile a chi, invece,
nell'atto in cui dichiara d'essere contrario all'uso personale delle
armi per imprescindibili, giuridicamente controllati, motivi di
coscienza, quei doveri di solidarietà puntualmente adempie chiedendo
(ed ottenendo, essendo fondati e sinceri gli addotti motivi di
coscienza) d'essere ammesso al servizio militare non armato od al
servizio civile alternativo";
che l'ipotesi di cui alla norma impugnata si differenzia
notevolmente da quella di cui alla normativa dedotta come tertium
comparationis, proprio perché la fattispecie di mancanza alla
chiamata si realizza quando l'autore non versi nella "situazione di
chi è contrario all'uso personale delle armi per imprescindibili
motivi di coscienza";
che tale situazione rende non irrazionale la diversificazione di
trattamento della prima rispetto all'ipotesi di cui all'art. 8
secondo comma della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito
dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1975, n. 695;
che, conseguentemente, la sollevata questione appare
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale militare di Palermo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte