Ordinanza n. 83/1993
Altra decisione · depositata il 11/03/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4-bisOrdinamento penitenziario
- art. 1legge 152/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo
comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 1, primo
comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti
urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),
convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promosso con ordinanza
emessa il 28 maggio 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Ancona
sulle istanze proposte da Capecci Domenico, iscritta al n. 468 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, primo
comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, per la parte in cui prevede, in
relazione alle istanze intese all'ottenimento della riduzione di pena
per la liberazione anticipata presentate dai condannati per taluni
delitti, che simili istanze possano trovare accoglimento "solo se
sono stati acquisiti elementi tali da far escludere l'attualità di
collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva", previa
richiesta da parte del magistrato di sorveglianza ai competenti
comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica;
Considerato che questa Corte, con ordinanze n. 271 e n. 350 del
1992, ha già dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni;
che, peraltro, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
è entrato in vigore il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che ha, fra l'altro, "novellato"
la norma denunciata, sia facendo un'eccezione al regime previgente
proprio per l'istituto della liberazione anticipata, sia con
l'innovare il metodo per la concessione dei benefici riguardo a tutte
le "misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI della
legge 26 luglio 1975, n. 354";
che, di conseguenza, è necessario che gli atti vengano
restituiti al giudice a quo perché verifichi se, alla stregua della
normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante
(cfr. ordinanze n. 413 e n. 483 del 1992).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di
Ancona.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte