Ordinanza n. 83/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1994 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo
comma, seconda parte, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 23 novembre 1992 dal giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Torino nel procedimento penale a
carico di Sicurella Pietro, iscritta al n. 39 del registro ordinanze
1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7,
prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 28,
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
consente al giudice per le indagini preliminari di sollevare
conflitto di competenza dinanzi alla Corte di cassazione in caso di
contrasto con il giudice del dibattimento;
che ad avviso del giudice remittente la norma impugnata
determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento in
situazioni sostanzialmente analoghe, e, in particolare, risulterebbe
inadeguata rispetto al fine di pervenire ad una più sollecita
definizione dei processi, nonché irragionevole perché gli eventuali
contrasti tra giudici dello stesso ufficio non possono ritenersi di
così secondaria importanza da giustificare una disciplina diversa da
quella prevista nel caso di giudici appartenenti ad uffici giudiziari
diversi;
che un ulteriore profilo di illogicità viene indicato nelle
difficoltà interpretative cui la norma darebbe luogo nel caso in cui
il giudice delle indagini preliminari, tenuto a rinnovare l'atto
dichiarato nullo dal giudice del dibattimento, non sappia quali
determinazioni assumere, in mancanza di specifiche indicazioni da
parte di quest'ultimo;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la manifesta infondatezza della questione sulla base
delle ordinanze n. 13 del 1992 e n. 241 del 1991 di questa Corte;
Considerato che questa Corte ha già avuto più volte occasione di
esaminare, non solo sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione,
ma anche in riferimento al principio espresso dall'art. 101 della
Costituzione, la norma impugnata, e di rilevare che il principio
dell'indipendenza dei giudici comporta, nel sistema processuale, la
previsione di disposizioni preordinate al coordinamento
dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, mediante
l'individuazione della competenza e la determinazione degli effetti
degli atti processuali, anche in relazione all'attività di altra
autorità giudiziaria, allo scopo di perseguire finalità di
giustizia e, come nel caso della norma in esame, di pervenire alla
sollecita definizione del processo (cfr. ord. n. 241 del 1991);
che detto rilievo non solo vale ad escludere che la norma limiti
l'esercizio della funzione giurisdizionale oltre il termine della
stretta soggezione del giudice alla legge, ma a riconoscerne anche la
ragionevolezza in quanto, in uno sviluppo logico delle diverse fasi
processuali, non pone alcuna discriminazione tra funzioni
giurisdizionali distinte (cfr. ord. n. 13 del 1992), ma si limita,
coerentemente, a stabilire, in caso di contrasto, la prevalenza della
decisione del giudice della fase dibattimentale su quella,
antecedente, del giudice dell'udienza preliminare;
che, inoltre, la disciplina processuale sui conflitti mira -
come reso esplicito dalla stessa Relazione ministeriale - a regolare
la sfera della giurisdizione e della competenza e non anche i
dissensi tra gli uffici in ordine a situazioni diverse; casi in cui
l'interesse ad una sollecita definizione del processo è stato
ritenuto preminente sull'interesse del giudice a non essere vincolato
dalla statuizione di un altro giudice, almeno nel caso in cui
quest'ultimo sia quello dibattimentale;
che, alla luce di dette considerazioni, nell'ordinanza di
rimessione non si rinvengono rilievi idonei a pervenire a conclusioni
diverse da quelle già espresse nelle ordinanze nn. 13, 69 e 71 del
1992 e 254 del 1991, anche sotto il profilo dell'art. 3 della
Costituzione, sicché la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte