Ordinanza n. 83/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 575/1965
- art. 1legge 256/1993
- art. 3legge 256/1993
- art. 7legge 1423/1956
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro
la mafia), come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1993, n.
256, e degli artt. 3, terzo comma, e 7, secondo comma, della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità),
promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1994 dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di prevenzione a carico di
Zagaria Vincenzo, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, adi'to su
richiesta di modifica del luogo di soggiorno obbligato formulata da
persona già sottoposta con precedente decreto del medesimo giudice
alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ha
sollevato, con ordinanza del 17 maggio 1994, questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2 della
legge 31 maggio 1965, n. 575 - come modificato dall'art. 1 della
legge 24 luglio 1993, n. 256 - e degli artt. 3, terzo comma e 7,
secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento
agli articoli 1, primo comma, 4, 24, 27, secondo comma e 111 della
Costituzione;
che il giudice rimettente muove dal rilievo per cui, dopo le
modifiche apportate dalla richiamata legge n. 256 del 1993, la
disciplina della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza consente di disporre ed applicare l'obbligo di
soggiorno - nei casi in cui le altre misure non sono ritenute idonee
alla tutela della sicurezza pubblica - esclusivamente nel comune di
residenza o dimora abituale, e non anche in altra località;
che secondo il rimettente l'impossibilità di rideterminare il
luogo di applicazione dell'obbligo di soggiorno in comune diverso da
quello previsto dalla denunciata normativa, anche quando la relativa
richiesta sia formulata dal prevenuto - come nel caso - in base
all'esigenza di svolgere altrove una attività lavorativa, si
porrebbe in contrasto: a) con l'articolo 1, primo comma, della
Costituzione, per ingiustificata violazione del principio lavoristico
che è fondamento primario della Repubblica; b) con l'art. 4 della
Costituzione, per violazione del principio di promozione del diritto
al lavoro; c) con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, essendo
precluso il diritto ad una risposta giurisdizionale, adeguatamente
motivata, sulla richiesta (formulata del resto in ossequio alla
prescrizione di "darsi alla ricerca di un lavoro" prevista dall'art.
5 della legge n. 1423 del 1956) dell'interessato; d) con l'art. 27,
secondo comma, della Costituzione, risultandone negato il diritto al
lavoro a persona non già condannata - e dunque riconosciuta
"colpevole" - ma solo ritenuta socialmente pericolosa;
che, conclude il rimettente, per ovviare agli esposti profili di
illegittimità costituzionale, dovrebbe essere consentito al giudice
di individuare il luogo di soggiorno obbligato in un comune anche
diverso da quello della residenza del proposto, sia pure esercitando
la scelta secondo criteri di estrema prudenza, derogando alla regola
generale in presenza di casi eccezionali, quale sarebbe da ritenere
quello in esame;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per chiedere - attraverso richiamo ad altro atto di
intervento, riferito a diverso problema - che la questione sia
dichiarata inammissibile e comunque non fondata.
Considerato che il giudizio, nel corso del quale è stata
sollevata la questione, si configura quale procedimento di modifica
di precedente provvedimento applicativo della misura di prevenzione,
a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come è reso manifesto dal fatto che il giudice rimettente è
lo stesso organo giudiziario che in detta norma è individuato come
competente al riguardo, e cioè è l'organo che ha emanato il
provvedimento, nonché, ulteriormente, dal fatto che la denuncia di
illegittimità costituzionale investe anche la norma in argomento;
che il procedimento di modifica - o revoca - della misura già
disposta e in corso di applicazione, instaurato in base all'art. 7
citato, è, secondo costante giurisprudenza, di natura esecutiva e
presuppone necessariamente la definitività del provvedimento che ne
è oggetto e dunque l'esaurimento o il mancato esperimento dei mezzi
di impugnazione;
che, come risulta espressamente dall'ordinanza di rinvio, il
provvedimento applicativo della misura di prevenzione è stato
appellato dalla persona ad essa sottoposta, per cui, alla stregua del
principio sopra ricordato, il tribunale rimettente risulta essere un
organo evidentemente privo di poteri decisori, e la questione
sollevata deve perciò essere dichiarata manifestamente
inammissibile, in conformità al consolidato orientamento di questa
Corte (ordd. n. 120 del 1993, n. 59 del 1990, n. 157 del 1989, n. 234
del 1987), anche in quanto la questione stessa attiene al momento
esecutivo e dunque a fase non ancora attuale del procedimento (da
ultimo, sent. n. 242 del 1994);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2 della
legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) - come
modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256 - e degli
artt. 3, terzo comma, e 7, secondo comma, della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata.
in riferimento agli articoli 1, primo comma, 4, 24, 27, secondo comma
e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.
Il Presidente: SPAGNOLI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte