Ordinanza n. 83/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 202Codice della strada
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), e del combinato disposto degli artt. 204, comma 1, 205 e 195
del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, promosso con
ordinanza emessa il 24 ottobre 1998 dal pretore di Palermo nel
procedimento civile vertente tra Tricarico Maria Cristina e il
Prefetto di Palermo, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione ad
ordinanza-ingiunzione prefettizia con la quale si intimava il
pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa
per violazione del codice della strada, il pretore di Palermo, con
ordinanza emessa il 24 ottobre 1998, ha sollevato due questioni di
costituzionalità;
che, in linea principale, non sarebbe manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204
del Nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285) in riferimento all'art. 3 della Costituzione per violazione
del principio di uguaglianza, dal momento che disciplinerebbe in modo
difforme una situazione identica all'ipotesi in cui il cittadino può
ottenere che l'amministrazione riveda il suo operato in
contraddittorio (ex art. 18, secondo comma, della legge n. 689 del
1981) senza il rischio di un innalzamento del minimo edittale della
sanzione fino al doppio; sarebbe inoltre violato il principio del
buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della
Costituzione), che impone di valorizzare il principio del
contraddittorio come regola democratica dell'azione amministrativa;
e, infine, sarebbe violato il diritto di difesa (art. 24 della
Costituzione) perché questo non può essere limitato da sbarramenti
sanzionatori;
che, in linea subordinata, ove gli artt. 204, 205 e 195 del
codice della strada si interpretino in combinato disposto tra loro,
nel senso che il giudice può ridurre la sanzione anche sotto il
limite di cui all'art. 204 cod. strada, verrebbero violati l'art. 3
della Costituzione sotto il profilo del principio di ragionevolezza,
atteso che sarebbe contraddittorio, nel sistema, introdurre una
disposizione in funzione deflattiva e poi consentire che la sanzione
possa essere eliminata con un procedimento più gravoso per la stessa
amministrazione nel suo complesso; l'art. 97, primo comma, della
Costituzione, in quanto il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione verrebbe leso dall'aggravio derivante
dall'instaurazione di procedimenti giurisdizionali volti a realizzare
l'adeguamento della sanzione alle circostanze del caso; l'art. 113
della Costituzione, in quanto la norma così intesa comporterebbe la
facoltà per il giudice ordinario di modificare un provvedimento
amministrativo anche se conforme alla legge e che ha irrogato il
minimo sanzionatorio; l'art. 24 della Costituzione, atteso che per
ottenere la riduzione della sanzione il cittadino dovrebbe sopportare
i costi del giudizio con il rischio di non essere ristorato a causa
della impossibilità per il giudice di condannare l'amministrazione
al pagamento anche parziale delle spese per un provvedimento
legittimo; in alternativa, infine, con il profilo da ultimo indicato,
sarebbe ancora violato l'art. 97, primo comma, della Costituzione,
per il rischio di una condanna dell'amministrazione alle spese
giudiziali nonostante la legittimità del proprio operato;
che, in ordine alla rilevanza della questione principale, il
remittente osserva che dal suo rigetto conseguirebbe la conferma
dell'ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una sanzione
maggiorata fino al doppio del minimo e per la questione subordinata
che, rigettata la prima, si dovrebbe modificare il provvedimento
impugnato con riduzione della sanzione adeguandola ai criteri ex
art. 195 cod. strada;
che nel presente giudizio di legittimità costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione.
Considerato che, quanto alle questioni principali, le dedotte
censure sono state più volte rimesse a questa Corte e decise da
ultimo con l'ordinanza n. 306 del 1998 (in precedenza, con le
ordinanze n. 324 del 1997, n. 268 del 1996, la sentenza n. 366 del
1994, le ordinanze n. 67 e n. 350 del 1994), in cui si è rilevato
che: a) la misura della sanzione può ben essere modulata dal
legislatore in modo da perseguire finalità deflattive del
contenzioso amministrativo; b) è, comunque, sempre esperibile il
ricorso giurisdizionale, in cui il giudice, anche quando respinge
l'opposizione, non è vincolato da alcun limite per la determinazione
della sanzione, che può essere fissata nella misura corrispondente a
quella "ridotta" di cui all'art. 202 del codice della strada;
che parimenti infondato è l'asserito vulnus al principio di
buon andamento della Pubblica amministrazione, atteso che esigenze di
celerità e di snellimento del procedimento di accertamento
dell'infrazione giustificano una iniziale unilateralità dell'azione
amministrativa, non disgiunta da una seconda fase di verifica
prefettizia del pregresso operato della pubblica amministrazione;
che le proposizioni che precedono fanno venir meno anche le
argomentazioni poste a base delle censure del rimettente al combinato
disposto di cui agli att. 204, comma 1, 205 e 195 del codice della
strada in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, poiché le
varie fasi esaminate forniscono al cittadino maggiori garanzie
difensive attribuendogli la doppia facoltà, amministrativa e
giurisdizionale;
che, in ordine alla asserita violazione dell'art. 113 della
Costituzione, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa
Corte (ordinanze n. 324 del 1997 e n. 268 del 1996) ribadendo
l'autonomo potere del giudice ordinario di rideterminare l'entità
della sanzione, in sede di opposizione alla ordinanza-ingiunzione,
prescindendo dalle valutazioni compiute dall'amministrazione e quindi
anche in presenza di un provvedimento legittimo;
che, quanto all'asserita violazione dell'art. 24 della
Costituzione da parte delle disposizioni di cui sopra, giova
osservare che, secondo l'interpretazione adeguatrice della normativa
del codice della strada compiuta da questa Corte (sentenza n. 437 e
ordinanza n. 315 del 1995, sentenze n. 255 e n. 311 del 1994), il
previo esperimento del ricorso amministrativo è facoltativo, in
quanto l'interessato può rivolgersi al giudice indipendentemente
dallo stesso;
che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate
manifestamente infondate sotto tutti i profili prospettati dal
giudice rimettente.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale, sollevate dal pretore di Palermo con
l'ordinanza in epigrafe:
a) dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli
artt. 3, 97 e 24 della Costituzione;
b) del combinato disposto degli artt. 204, comma 1, 205 e 195
del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in riferimento agli
artt. 3, 97, primo comma, 113 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte