Ordinanza n. 83/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4-terlegge 82/2000
usata come parametro
citata
- art. 442legge 144/2000
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e
3, lettera b) del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni
alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del
giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge
5 giugno 2000, n. 144, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio
2001 dalla Corte di assise di appello di Lecce nel procedimento
penale a carico di G. D., iscritta al n. 491 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che la Corte di assise di appello di Lecce solleva, in
riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e 3,
lettera b) del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla
disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2000, n. 144, nella parte in cui, verificandosi le condizioni
previste dalla stessa norma, consente all'imputato di chiedere, ai
fini previsti dall'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale,
che il giudizio sia immediatamente definito, anche quando la
rinnovazione del dibattimento in appello sia stata disposta su
richiesta del pubblico ministero;
che a tal riguardo la Corte rimettente rileva come, essendo
stata nella specie disposta la rinnovazione del dibattimento su
richiesta del procuratore generale, l'accoglimento della domanda di
rito abbreviato formulata dall'imputato impedirebbe l'assunzione
della prova richiesta dalla controparte: sicché - deduce il giudice
a quo - un istituto premiale, che però implica la rinuncia per
l'imputato ad avvalersi delle facoltà processuali che gli spettano
in dibattimento, finisce per risolversi in un "vantaggio", in quanto
da esso deriva per l'altra parte la preclusione all'esercizio di un
proprio potere. Conseguenza, questa, che la Corte rimettente reputa
"aberrante", e tale da alterare "profondamente l'equilibrio
processuale fra le parti e la posizione di parità prevista
dall'art. 111, comma 2, della Costituzione";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che questa Corte, nella sentenza n. 115 del 2001,
successiva alla pronuncia della ordinanza di rimessione, ha reputato
non irragionevole ed in linea con il principio della parità tra le
parti sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost., l'omessa
previsione - quanto al giudizio abbreviato - di un potere di
iniziativa probatoria del pubblico ministero, analogo a quello
attribuito all'imputato che abbia presentato richiesta di rito
abbreviato;
che tali conclusioni valgono evidentemente ad escludere, a
fortiori, qualsiasi dubbio di costituzionalità di una previsione
che, come quella ora censurata, si limita a consentire in via
transitoria la celebrazione del giudizio alternativo in grado di
appello - ove sia stata disposta la rinnovazione della istruzione
dibattimentale ai sensi dell'art. 603 del codice di rito -
precludendo, in capo ad entrambe le parti processuali, esclusivamente
la nuova attività probatoria, per di più non come dato normativo,
ma come conseguenza "pratica" che deriva dalla natura stessa del
rito;
che, d'altra parte, sempre sul versante del giudizio
abbreviato, questa Corte ha anche avuto modo di ribadire che il
principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente
l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli
dell'imputato, giacché una diversità di trattamento può risultare
giustificata, nei limiti della ragionevolezza - senz'altro non
superati nella ipotesi di specie - sia dalla peculiare posizione
istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso
affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione
della giustizia. Esigenze, dunque, fra le quali ben può essere
annoverata anche quella di pervenire ad "una rapida e completa
definizione dei processi" (v. ordinanza n. 421 del 2001);
che, a proposito della specifica disposizione oggetto di
impugnativa, questa Corte ha già avuto modo di sottolineare la ratio
che sta al fondo della particolare ampiezza con la quale è stata
prevista una sorta di "restituzione nel termine" per la proposizione
della richiesta di giudizio abbreviato, nel caso di reati punibili
con la pena dell'ergastolo (v. ordinanza n. 99 del 2001): sicché,
risultando conforme a Costituzione la iscrivibilità, in via
transitoria, del rito alternativo anche nel giudizio di appello,
restano per ciò solo dissolti i dubbi di legittimità relativi agli
"effetti" (mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale) che
dalla celebrazione di quel rito conseguono;
che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e 3, lettera b),
del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina
dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2000, n. 144, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma,
della Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Lecce con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte