Corte costituzionale

Ordinanza n. 835/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 15legge 218/1952

usata come parametro

citata

  • art. 1legge 33/1980
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 15 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle

pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti), 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato - legge finanziaria), e 14 del d.l. 30 dicembre 1979, n.

663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale), convertito con

modificazioni in legge 29 febbraio 1980, n. 33, dell'art. 1 della

legge 30 dicembre 1980, n. 895 (Misure urgenti in materia

previdenziale e pensionistica), e 1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402

(Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle

contribuzioni), convertito con modificazioni in legge 26 settembre

1981, n. 537, promossi con ordinanze emesse il 6 maggio 1980 dal

Pretore di Parma, il 2 febbraio 1982 dal Pretore di Sanremo, il 10

marzo 1982 dal Pretore di Cagliari, il 1° dicembre 1983 dal Pretore

di Asti e il 10 novembre 1983 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Forlì,

iscritte rispettivamente al n. 428 del registro ordinanze 1980, ai

nn. 118 e 437 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 96, 573, 574 e 575

del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 20 dell'anno 1980, nn. 185 e 276 dell'anno 1982 e

nn. 197 e 252 dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione di Parisi Druso ed altro, di Lauro

Giovanni Maria e dell'INPS, nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Parma, con ordinanza del 6 maggio 1980

(R.O. n. 428/80), ha dubitato che sia legittimo, in riferimento

all'art. 3 Cost., il combinato disposto degli artt. 15, legge 4

aprile 1952, n. 218, e 20, legge 21 dicembre 1978, n. 843 "nella

parte in cui non consente che il limite minimo di retribuzione

giornaliera, stabilito per tutte le contribuzioni dovute in materia

di previdenza ed assistenza sociale, possa essere ragguagliato a

prestazioni di lavoro a tempo parziale e, cioè, di durata inferiore

rispetto al normale orario giornaliero di lavoro";

che la stessa impugnativa, con estensione anche all'art. 5 della

successiva legge n. 33 del 1980 (confermativo delle precedenti

disposizioni), è stata proposta anche dai Pretori di Sanremo (R.O.

n. 118/82), Cagliari (R.O. n. 437/82), Asti (R.O. n. 96/84) e Forlì

(R.O. nn. 573, 574 e 575/84);

che, nei vari giudizi, vi è stata costituzione della parte

privata (R.O. nn. 428/80; 437/82) e/o dell'I.N.P.S. (R.O. nn. 428/80;

118, 437/82; 96/84) ed in tutti (ad esclusione del primo) ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che i suddetti giudizi vanno riuniti per l'identità

dell'oggetto;

che, in ogni caso, l'ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost. è

manifestamente insussistente;

che, infatti, nel regime anteriore alla nuova disciplina ex lege

n. 863/1984 (art. 5), la parificazione tra datori di lavoro che

corrispondano diverse retribuzioni, che può derivare

dall'applicazione del principio del minimo retributivo imponibile non

(ulteriormente) frazionabile nel caso di lavoro part-time - secondo

anche l'interpretazione più volte ribadita dalla Corte di cassazione

- "non è irrazionale e non contrasta con il principio costituzionale

dell'eguaglianza, in quanto giustificata dalla preminente finalità,

imposta dalla stessa Costituzione (artt. 2 e 38), di assicurare

comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema

della previdenza sociale" (così, da ultimo, Cass. 1987, n. 5910),

onde assicurare la tutela previdenziale dei lavoratori in un sistema

fondato precipuamente sul principio solidaristico;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 15, legge 4 aprile 1952, n. 218

(Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), 20, legge 21 dicembre

1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - legge finanziaria), 14 del d.l. 30 dicembre

1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale),

convertito con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, 1

della legge 30 dicembre 1980, n. 895 (Misure urgenti in materia

previdenziale e pensionistica), e 1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402

(Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle

contribuzioni), convertito, con modificazioni, in legge 26 settembre

1981, n. 537, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori

di Parma, di Sanremo, di Cagliari, di Asti e di Forlì con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:835 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte