Ordinanza n. 835/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 218/1952
usata come parametro
citata
- art. 1legge 33/1980
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 15 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle
pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti), 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria), e 14 del d.l. 30 dicembre 1979, n.
663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale), convertito con
modificazioni in legge 29 febbraio 1980, n. 33, dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 1980, n. 895 (Misure urgenti in materia
previdenziale e pensionistica), e 1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402
(Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle
contribuzioni), convertito con modificazioni in legge 26 settembre
1981, n. 537, promossi con ordinanze emesse il 6 maggio 1980 dal
Pretore di Parma, il 2 febbraio 1982 dal Pretore di Sanremo, il 10
marzo 1982 dal Pretore di Cagliari, il 1° dicembre 1983 dal Pretore
di Asti e il 10 novembre 1983 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Forlì,
iscritte rispettivamente al n. 428 del registro ordinanze 1980, ai
nn. 118 e 437 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 96, 573, 574 e 575
del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 20 dell'anno 1980, nn. 185 e 276 dell'anno 1982 e
nn. 197 e 252 dell'anno 1984;
Visti gli atti di costituzione di Parisi Druso ed altro, di Lauro
Giovanni Maria e dell'INPS, nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Parma, con ordinanza del 6 maggio 1980
(R.O. n. 428/80), ha dubitato che sia legittimo, in riferimento
all'art. 3 Cost., il combinato disposto degli artt. 15, legge 4
aprile 1952, n. 218, e 20, legge 21 dicembre 1978, n. 843 "nella
parte in cui non consente che il limite minimo di retribuzione
giornaliera, stabilito per tutte le contribuzioni dovute in materia
di previdenza ed assistenza sociale, possa essere ragguagliato a
prestazioni di lavoro a tempo parziale e, cioè, di durata inferiore
rispetto al normale orario giornaliero di lavoro";
che la stessa impugnativa, con estensione anche all'art. 5 della
successiva legge n. 33 del 1980 (confermativo delle precedenti
disposizioni), è stata proposta anche dai Pretori di Sanremo (R.O.
n. 118/82), Cagliari (R.O. n. 437/82), Asti (R.O. n. 96/84) e Forlì
(R.O. nn. 573, 574 e 575/84);
che, nei vari giudizi, vi è stata costituzione della parte
privata (R.O. nn. 428/80; 437/82) e/o dell'I.N.P.S. (R.O. nn. 428/80;
118, 437/82; 96/84) ed in tutti (ad esclusione del primo) ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che i suddetti giudizi vanno riuniti per l'identità
dell'oggetto;
che, in ogni caso, l'ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost. è
manifestamente insussistente;
che, infatti, nel regime anteriore alla nuova disciplina ex lege
n. 863/1984 (art. 5), la parificazione tra datori di lavoro che
corrispondano diverse retribuzioni, che può derivare
dall'applicazione del principio del minimo retributivo imponibile non
(ulteriormente) frazionabile nel caso di lavoro part-time - secondo
anche l'interpretazione più volte ribadita dalla Corte di cassazione
- "non è irrazionale e non contrasta con il principio costituzionale
dell'eguaglianza, in quanto giustificata dalla preminente finalità,
imposta dalla stessa Costituzione (artt. 2 e 38), di assicurare
comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema
della previdenza sociale" (così, da ultimo, Cass. 1987, n. 5910),
onde assicurare la tutela previdenziale dei lavoratori in un sistema
fondato precipuamente sul principio solidaristico;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 15, legge 4 aprile 1952, n. 218
(Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), 20, legge 21 dicembre
1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria), 14 del d.l. 30 dicembre
1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale),
convertito con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, 1
della legge 30 dicembre 1980, n. 895 (Misure urgenti in materia
previdenziale e pensionistica), e 1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402
(Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle
contribuzioni), convertito, con modificazioni, in legge 26 settembre
1981, n. 537, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori
di Parma, di Sanremo, di Cagliari, di Asti e di Forlì con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:835 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte