Ordinanza n. 836/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 628/1973
- art. 9legge 628/1973
- art. 10legge 628/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 27 ottobre
1973, n. 628 (Concessione dell'assegno perequativo al personale
militare e adeguamento della indennità per servizio di Istituto
spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di
pubblica sicurezza), promossi con ordinanze emesse il 29 novembre
1979 e l'8 gennaio 1980 dalla Corte dei Conti - Sez. IV
giurisdizionale - sui ricorsi proposti da Vitucci Rocco e Paolantonio
Giacinto, iscritte ai nn. 442 e 817 del registro ordinanze 1980 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno
1980 e n. 34 dell'anno 1981;
Visti l'atto di costituzione di Vitucci Rocco nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 novembre 1979 (R.O. n.
442/80), nel giudizio promosso da Vitucci Rocco, capo musicante di
III classe della Marina Militare, collocato a riposo dal 31 gennaio
1948, diretto ad ottenere la riliquidazione della pensione con il
computo dell'assegno perequativo pensionabile, concesso dal 1°
gennaio 1973 al personale in servizio dalla legge 27 ottobre 1973, n.
628, la Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della legge 27 ottobre 1973, n. 628, nel suo
complesso, in quanto non prevede la riliquidazione con il computo
dell'assegno perequativo teorico, delle pensioni percepite dal
personale militare cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio
1973, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., per la
disparità di trattamento fatta alla categoria dei sottufficiali
rispetto ai pensionati militari che abbiano lasciato il servizio con
il grado di colonnello e di generale, per i quali ha riconosciuto,
con efficacia retroattiva, la perequazione delle pensioni sulla base
della retribuzione comprensiva della indennità di funzione
pensionabile;
che, con ordinanza emessa l'8 gennaio 1980 (R.O. n. 817/80) nel
giudizio promosso da Giacinto Paolantonio, tenente colonnello dei
Carabinieri cessato dal servizio il 19 gennaio 1951, diretto ad
ottenere la riliquidazione della pensione con l'inclusione
dell'indennità di servizio, analoga, secondo il ricorrente,
all'indennità di funzione, la stessa Corte dei Conti ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9 e 10 della
legge 27 ottobre 1973, n. 628, nella parte in cui non ha previsto la
computabilità nella pensione anche della indennità di servizio in
riferimento all'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento che si
verifica rispetto alle altre categorie di ufficiali (colonnelli e
generali) per i quali è stata prevista la computabilità, ai fini
della pensione, della indennità di funzione con effetto retroattivo
anche a favore dei già pensionati;
che nel giudizio si è costituito Vitucci Rocco, il quale, con
l'atto di costituzione e una memoria, ha sostenuto l'illegittimità
della legge impugnata in quanto l'indennità di servizio è analoga
alla indennità di funzione e all'assegno perequativo, stante la
parità di carriera;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in entrambi i
giudizi in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, ha concluso
per l'infondatezza delle questioni, essendo le situazioni poste a
confronto disomogenee, essendo i trattamenti migliorativi, sui quali,
peraltro, gravano i contributi ai fini pensionistici, intervenuti
dopo che il rapporto di impiego dei ricorrenti era cessato e stante
la valenza del principio di gradualità nella materia, imposto dal
fatto che i miglioramenti comportano aggravi finanziari di bilancio;
Considerato che, sebbene l'impugnazione sia riferita alla legge
nel suo complesso, è possibile identificare e individuare le norme
applicabili alla fattispecie;
che i due giudizi, siccome prospettano identica questione,
possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;
che sussiste la discrezionalità del legislatore nel prevedere
trattamenti retributivi diversi e nello stabilirne anche la
decorrenza;
che la situazione di coloro che godevano della indennità di
servizio non è identica a quella di coloro che godevano l'indennità
di funzione;
che la valutazione del tempo e dei modi della perequazione delle
pensioni è rimessa alla discrezionalità del legislatore che l'attua
con gradualità, in ordine alle disponibilità finanziarie,
risultando un aggravio del bilancio;
che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9 e 10 della
legge 27 ottobre 1973, n. 628 (Concessione dell'assegno perequativo
al personale militare e adeguamento della indennità per servizio di
Istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai
funzionari di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all'art.
3 Cost., dalla Corte dei Conti con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:836 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte