Ordinanza n. 839/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 40r.d.l. 680/1938
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 40, quinto
comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), e 8,
ultimo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379 (Miglioramenti dei
trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti
di previdenza presso il Ministero del Tesoro), in relazione agli
artt. 184, terzo comma, e 248, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1979 dalla Corte
dei Conti - Sez. III giurisdizionale - sul ricorso proposto da
Quadrio Alma, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 dell'anno
1981;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 12 gennaio
1979, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione
agli artt. 184, terzo comma, e 248, terzo comma del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 40, quinto comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, e 8,
u.c., della legge 11 aprile 1955, n. 379;
che dette norme vengono censurate nella parte in cui dispongono
che la domanda per il conseguimento della pensione indiretta di
privilegio, da parte della vedova del dipendente iscritto alla
C.P.D.E.L. o degli altri superstiti che ne abbiano diritto, deve
essere presentata nel termine perentorio di tre anni dalla morte
dell'iscritto medesimo;
che, ad avviso del giudice remittente, tale disposizione
determina disparità di trattamento in danno delle suddette categorie
di soggetti, rispetto agli aventi causa dei dipendenti statali e
delle FF.SS., per i quali ultimi il termine di decadenza per la
presentazione di analoga domanda è fissato in cinque anni (artt. 184
e 248 del d.P.R. n. 1092 del 1973);
Considerato che questa Corte (v. sent. n. 26/80) ha in varie
occasioni espresso il principio per cui, tra i dipendenti statali, i
cui trattamenti di quiescenza sono direttamente amministrati dallo
Stato, e quei dipendenti pubblici il cui fondo pensioni è gestito da
apposite Casse amministrate dagli Istituti di previdenza nell'ambito
del Ministero del Tesoro non sussiste, sia riguardo al trattamento
economico in attività di servizio, sia riguardo al sistema
contributivo preordinato al trattamento di quiescenza, quella parità
di situazioni che è il presupposto per la valutazione della
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., di una
diversità di disciplina;
che conseguentemente, attesa la diversità dei rispettivi
ordinamenti previdenziali, non sussiste omogeneità delle posizioni
poste a confronto dal giudice a quo;
che, pertanto, la questione si palesa manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 40, quinto comma, del r.d.l. 3 marzo 1938,
n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli
impiegati degli enti locali) e 8, u.c., della legge 11 aprile 1955,
n. 379 (Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli
ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del
Tesoro), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei
Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:839 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte