Ordinanza n. 84/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1981 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 121Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 5legge 313/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 121 del
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della legge
5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli industriali)
promossi con ordinanze emesse dal pretore di Montepulciano il 13
ottobre 1980, dal pretore di Campobasso il 17 settembre 1980, dal
pretore di Orvieto il 18 ottobre 1980, dal pretore di Civitavecchia il
14 novembre 1980 e dal pretore di Casteltermini il 28 giugno 1980,
rispettivamente iscritte ai nn. 836, 873, 875, 892 e 893 del registro
ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 41 e 48 del 1981.
Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1981 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono le
medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo
comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,
nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313,
nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con
quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi
di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione
agli artt. 3, 27 e 101 Cost., già dichiarate non fondate da questa
Corte con sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate con
ordinanze nn. 147, 167 e 195 del 1980;
Considerato che tali questioni, motivate con i medesimi argomenti
già esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate,
previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della
legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda
di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con
un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo
consentito, sollevate in relazione agli artt. 3, 27 e 101 Cost. dai
pretori di Campo basso, Orvieto, Civitavecchia, Casteltermini e
Montepulciano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte