Ordinanza n. 84/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1986 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 382/1975
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento regionale e sulla
organizzazione della pubblica amministrazione") promosso con ordinanza
emessa il 27 gennaio 1983 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna sul ricorso
proposto dal Consorzio Agrario Provinciale di Ravenna contro il Comune
di Cervia iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
ritenuto che con ordinanza 27 gennaio 1983 il T.A.R. per
l'Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento
regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione"),
sotto il profilo che esso, attribuendo il controllo sulle deliberazioni
delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali, nelle materie ad
essi delegate dalle Regioni, ai Comitati Regionali di controllo,
violerebbe l'art. 125 Cost. a norma del quale detto controllo dovrebbe
essere attribuito ad un organo dello Stato, trattandosi di atti di
competenza regionale, ancorché delegati ad altri enti;
considerato che identica questione è stata già dichiarata non
fondata con la sentenza n. 355 del 1985 e non sono stati dedotti motivi
nuovi che possano indurre ad una diversa valutazione della questione;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme
sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica
amministrazione") sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal
T.A.R. per l'Emilia- Romagna, in riferimento all'art. 125 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte