Ordinanza n. 84/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1990 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 326/1989
- art. 3d.l. 326/1989
usata come parametro
citata
- art. 4legge 326/1989
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma
secondo, del d.l. 23 settembre 1989, n. 326 (Disposizioni urgenti in
materia di pubblico impiego) promosso con ricorso della Regione
Friuli-Venezia Giulia, notificato il 20 ottobre 1989, depositato in
cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 81 del registro
ricorsi 1989;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Cheli;
Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia con ricorso
notificato il 20 ottobre 1989 e depositato il 26 ottobre 1989, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,
secondo comma, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326,
(Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) per violazione
dell'art. 4 n. 1 e dell'art. 58 dello Statuto speciale di autonomia
della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1);
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo la reiezione del ricorso;
Considerato che il decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326 non è
stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 27 novembre 1989;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 10 del 1990) la questione di
legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 26 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del
decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326 (Disposizioni urgenti in
materia di pubblico impiego), sollevata, con il ricorso indicato in
epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per violazione degli
artt. 4 n. 1 e 58 dello Statuto speciale per la Regione
Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte