Ordinanza n. 84/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/03/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25legge 306/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo
comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al
nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalità mafiosa), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno
1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Palermo nel procedimento penale a carico di Trippodo Antonino,
iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 101,
secondo comma, 13 e 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura
penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa);
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che sia dichiarata "la cessazione della materia del
contendere";
Considerato che la norma impugnata è stata soppressa ad opera
della legge 7 agosto 1992, n. 356, con la quale è stato convertito
in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306;
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di
procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità
mafiosa), sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 13
e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte