Ordinanza n. 84/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 3/1986
- art. 2legge 3/1986
- art. 3legge 3/1986
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3
della legge 11 gennaio 1986, n. 3 (Obbligo dell'uso del casco
protettivo per gli utenti di motocicli e ciclomotori e
motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo
del dispositivo retrovisivo) promosso con ordinanza emessa il 6
ottobre 1993 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente
tra Pagani Giovanni e la Prefettura di Milano, iscritta al n. 561 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione avverso
ordinanza prefettizia irrogativa di sanzione amministrativa
pecuniaria per violazione dell'obbligo per i maggiorenni di indossare
il casco protettivo durante la guida di motoveicoli, il Pretore di
Milano, con ordinanza del 6 ottobre 1993 (pervenuta alla Corte il 1
settembre 1994), ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3 (Obbligo
dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli e
ciclomotori e motocarrozzette; estensione dell'obbligo del
dispositivo retrovisivo), che irragionevolmente discriminerebbero: a)
i minorenni rispetto ai maggiorenni, alla guida di ciclomotori,
imponendo il casco soltanto ai primi "pur in presenza di un
sostanziale identico rischio"; b) i maggiorenni alla guida di
motoveicoli oltre i 50 cmc, imponendo loro l'uso del casco, pur
quando detti veicoli "quanto meno in ambito urbano assumono, per
limiti di velocità imposti, una pericolosità identica a quella dei
ciclomotori, per i quali .. vige la cennata discriminatoria esenzione
per i conducenti maggiorenni";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che identica questione, per di più sollevata dallo
stesso giudice a quo, è stata dichiarata non fondata con sentenza di
questa Corte n. 180 del 1994;
che, non essendo stati addotti motivi o profili ulteriori che
possano giustificare una diversa decisione, la questione deve essere
ora dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3
(Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli e
ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori
dell'obbligo del dispositivo retrovisivo), sollevata, in riferimento
all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.
Il Presidente: SPAGNOLI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte