Ordinanza n. 84/2002
Altra decisione · depositata il 21/03/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 6 marzo
2001 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Guido Lo Porto nei confronti del dott. Domenico Gozzo,
promosso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Caltanissetta, con ricorso depositato il 18 maggio 2001 ed iscritto
al n. 192 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ricorso datato 2 maggio 2001 e depositato nella
cancelleria della Corte il 18 maggio 2001, il giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Caltanissetta, investito di un giudizio
nei confronti del deputato Guido Lo Porto - imputato del delitto di
diffamazione aggravata a mezzo stampa, per avere offeso, mediante un
comunicato poi diffuso da un'agenzia giornalistica, la reputazione
del dott. Domenico Gozzo, Sostituto presso la Procura della
Repubblica di Palermo - ha sollevato conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in
relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta
del 6 marzo 2001 (documento IV-quater n. 180), ha dichiarato che i
fatti per i quali era in corso il procedimento penale, concernevano
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
che il giudice ricorrente dopo aver premesso che l'anzidetta
deliberazione della Camera dei deputati "inibisce l'esercizio della
giurisdizione"; e dopo aver evidenziato la propria legittimazione a
sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto
organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la
volontà del potere cui appartiene reputa illegittima la
deliberazione in questione, chiedendone conseguentemente
l'annullamento: ciò in quanto la ritenuta insindacabilità
riguarderebbe, in realtà, dichiarazioni prive del necessario nesso
con la funzione parlamentare e la relativa attività tipica,
difettando, tra l'altro, uno specifico atto parlamentare cui esse
sarebbero riferibili; con conseguente menomazione della sfera di
attribuzioni dell'autorità giudiziaria investita del giudizio.
Considerato che in questa fase, la Corte è chiamata a delibare
esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza
contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed
oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine
all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, il giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta è
legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare
definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la
volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle
funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza
costituzionalmente garantita;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un
proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che
rappresenta;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il giudice ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di
attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della
deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera dei
deputati ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le
quali era in corso il giudizio, come insindacabili in quanto comprese
nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati con l'atto in
epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Caltanissetta, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso, unitamente alla
presente ordinanza, siano notificati alla Camera dei deputati, in
persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova
delle eseguite notificazioni, presso la cancelleria della Corte entro
il termine di venti giorni dalla notificazione delle stesse, a norma
dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte