Ordinanza n. 840/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 177/1976
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma,
della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del
settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del
trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle
casse pensioni degli istituti di previdenza), promossi con n. 2
ordinanze emesse il 2 giugno 1980 dalla Corte dei Conti - Sez. III
giurisdizionale - sui ricorsi proposti da Iaia Bruno e da Rocchigiani
Arteno, iscritte ai nn. 187 e 495 del registro ordinanze 1981 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 200 e 304
dell'anno 1981;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza del 2 giugno 1980 (n. 187/81), la
Corte dei Conti ha sollevato, in relazione all'art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, u.c., della
legge 29 aprile 1976, n. 177, nella parte in cui esclude dagli
aumenti percentuali indicati nei precedenti commi del medesimo
articolo le pensioni in data posteriore al 31 dicembre 1975, erogate
dagli Istituti di previdenza a coloro che hanno cessato dal servizio,
per la disparità di trattamento sussistente tra coloro che hanno
cessato dal servizio nel corso dell'anno 1975 e coloro che, invece,
sono stati collocati a riposo nel biennio 1976-1977 in quanto le
retribuzioni degli uni non sono state aumentate come, invece, quelle
degli altri;
che la detta disparità è destinata ad aggravarsi nel tempo
essendo i trattamenti soggetti ad aumenti di diversa misura;
che con ordinanza di pari data (2 giugno 1980, R.O. n. 495/81),
la stessa Corte dei Conti ha sollevato, sempre in riferimento
all'art. 3 Cost., altra questione di legittimità costituzionale
della stessa norma sia per la disparità di trattamento che si è
verificata tra coloro che sono stati collocati a riposo in epoca
successiva al 31 dicembre 1975 rispetto a quelli cessati dal servizio
nel 1975 nonostante che il trattamento economico corrisposto in
attività di servizio sia rimasto immutato nel triennio 1975-1977,
sia per quella sussistente tra i pensionati degli Istituti di
previdenza e quelli dello Stato;
che l'Avvocatura dello Stato, costituitasi nel giudizio in
rappresentanza della Presidenza del Consiglio, ha concluso per la non
fondatezza della questione;
considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con
un'unica ordinanza in quanto prospettano la stessa questione;
che questa Corte ha più volte affermato (sent. n. 349/85; ord.
n. 92/87) che la normativa che dispone la perequazione dei
trattamenti pensionistici con gradualità nel tempo per le esigenze
di bilancio, attesi gli aggravi di spesa che la detta importa, non è
arbitraria ma è espressione della discrezionalità che il
legislatore ha in materia e che più volte è stata riconosciuta da
questa stessa Corte;
che non sono addotti motivi nuovi che possano condurre ad una
diversa decisione in riferimento alle norme denunciate;
che la situazione dei pensionati degli Istituti di previdenza
non è identica a quella dei pensionati statali per la differenza che
sussiste tra i vari regimi pensionistici mentre è solo espressione
di una linea di tendenza la loro parificazione;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, u.c., della
legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore
pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento dei
trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle
casse pensioni degli istituti di previdenza), sollevata, in
riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dalla Corte dei Conti con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:840 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte