Ordinanza n. 844/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 87/1958
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo
comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 87 (Riforma del trattamento di
quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli
ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del
Tesoro), 13 della legge 3 maggio 1967, n. 315 (Miglioramenti al
trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e
modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il
Ministero del Tesoro), e 7 del d.l. 30 giugno 1972, n. 267
(Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali),
conv. con modificazioni in legge 11 agosto 1972, n. 485, promossi con
le ordinanze emesse il 18 febbraio 1982 e il 24 marzo 1983 dal T.A.R.
per la Lombardia sui ricorsi riuniti proposti da Trecate Giuliano ed
altri contro il Ministero del Tesoro - Direzione Generale Istituti
per la Previdenza - Cassa per le pensioni ai sanitari ed altri e sul
ricorso proposto da Zannier Renato contro il Ministero del Tesoro ed
altro, iscritte al n. 291 del registro ordinanze 1983 e al n. 400 del
registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 246 dell'anno 1983 e n. 266 dell'anno 1984;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza del 18 febbraio 1982 (R.O. n. 291/83),
emessa nel giudizio promosso da alcuni medici condotti per ottenere
la declaratoria del loro diritto a versare alla Cassa per le pensioni
ai sanitari contributi di misura pari a quelli versati dagli altri
dipendenti comunali alla loro Cassa per le pensioni, il Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma, della legge
4 febbraio 1958, n. 87, 13 della legge 3 maggio 1967, n. 315, 7 del
decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, conv. in legge 11 agosto 1972,
n. 485, in relazione agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., perché
si verifica, tra le suddette categorie di dipendenti comunali,
disparità di trattamento, e perché a identica capacità
contributiva non corrisponde lo stesso onere tributario;
che identica questione è stata nuovamente sollevata dal
medesimo giudice con ordinanza in data 24 marzo 1983 (R.O. n.
400/84);
che in entrambi i giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale
dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri, ed ha concluso per l'infondatezza della questione;
che i due giudizi possono essere riuniti, stante l'identità
dell'oggetto;
considerato che le situazioni messe a raffronto non sono
omogenee in quanto, a parte la identica posizione di dipendenti
comunali, il rapporto di impiego dei medici condotti ha una sua
peculiare disciplina, con diritti e doveri diversi da quelli degli
altri dipendenti comunali;
che a questa differenza di rapporti corrisponde una diversità
di regimi previdenziali che fanno capo rispettivamente per gli uni
alla Cassa per le pensioni ai sanitari e per gli altri alla Cassa di
previdenza per i dipendenti degli enti locali, Casse con separate
gestioni finanziarie;
che la diversità di contribuzione afferisce alla diversità dei
rispettivi regimi previdenziali ed a quella dei correlati trattamenti
previdenziali ed assistenziali (v. sentt. nn. 92/75 e 240/82);
che non sussiste nemmeno identità delle situazioni di fatto
prese in considerazione dalla legge ai fini della imposizione
contributiva e che, comunque, questa non costituisce imposta in senso
tecnico;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 11, primo comma, della legge 4 febbraio
1958, n. 87 (Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le
pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di
previdenza presso il Ministero del Tesoro), 13 della legge 3 maggio
1967, n. 315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa
per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli
Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), 7 del
decreto-legge 30 giugno 1962, n. 267 (Miglioramenti ad alcuni
trattamenti pensionistici ed assistenziali), conv. con modificazioni,
in legge 11 agosto 1972, n. 485, sollavata dal Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia, in riferimento agli artt.
3 e 53, primo comma, Cost., con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:844 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte