Corte costituzionale

Ordinanza n. 844/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11legge 87/1958

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo

comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 87 (Riforma del trattamento di

quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli

ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del

Tesoro), 13 della legge 3 maggio 1967, n. 315 (Miglioramenti al

trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e

modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il

Ministero del Tesoro), e 7 del d.l. 30 giugno 1972, n. 267

(Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali),

conv. con modificazioni in legge 11 agosto 1972, n. 485, promossi con

le ordinanze emesse il 18 febbraio 1982 e il 24 marzo 1983 dal T.A.R.

per la Lombardia sui ricorsi riuniti proposti da Trecate Giuliano ed

altri contro il Ministero del Tesoro - Direzione Generale Istituti

per la Previdenza - Cassa per le pensioni ai sanitari ed altri e sul

ricorso proposto da Zannier Renato contro il Ministero del Tesoro ed

altro, iscritte al n. 291 del registro ordinanze 1983 e al n. 400 del

registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 246 dell'anno 1983 e n. 266 dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza del 18 febbraio 1982 (R.O. n. 291/83),

emessa nel giudizio promosso da alcuni medici condotti per ottenere

la declaratoria del loro diritto a versare alla Cassa per le pensioni

ai sanitari contributi di misura pari a quelli versati dagli altri

dipendenti comunali alla loro Cassa per le pensioni, il Tribunale

Amministrativo Regionale della Lombardia ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma, della legge

4 febbraio 1958, n. 87, 13 della legge 3 maggio 1967, n. 315, 7 del

decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, conv. in legge 11 agosto 1972,

n. 485, in relazione agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., perché

si verifica, tra le suddette categorie di dipendenti comunali,

disparità di trattamento, e perché a identica capacità

contributiva non corrisponde lo stesso onere tributario;

che identica questione è stata nuovamente sollevata dal

medesimo giudice con ordinanza in data 24 marzo 1983 (R.O. n.

400/84);

che in entrambi i giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale

dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

ministri, ed ha concluso per l'infondatezza della questione;

che i due giudizi possono essere riuniti, stante l'identità

dell'oggetto;

considerato che le situazioni messe a raffronto non sono

omogenee in quanto, a parte la identica posizione di dipendenti

comunali, il rapporto di impiego dei medici condotti ha una sua

peculiare disciplina, con diritti e doveri diversi da quelli degli

altri dipendenti comunali;

che a questa differenza di rapporti corrisponde una diversità

di regimi previdenziali che fanno capo rispettivamente per gli uni

alla Cassa per le pensioni ai sanitari e per gli altri alla Cassa di

previdenza per i dipendenti degli enti locali, Casse con separate

gestioni finanziarie;

che la diversità di contribuzione afferisce alla diversità dei

rispettivi regimi previdenziali ed a quella dei correlati trattamenti

previdenziali ed assistenziali (v. sentt. nn. 92/75 e 240/82);

che non sussiste nemmeno identità delle situazioni di fatto

prese in considerazione dalla legge ai fini della imposizione

contributiva e che, comunque, questa non costituisce imposta in senso

tecnico;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 11, primo comma, della legge 4 febbraio

1958, n. 87 (Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le

pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di

previdenza presso il Ministero del Tesoro), 13 della legge 3 maggio

1967, n. 315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa

per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli

Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), 7 del

decreto-legge 30 giugno 1962, n. 267 (Miglioramenti ad alcuni

trattamenti pensionistici ed assistenziali), conv. con modificazioni,

in legge 11 agosto 1972, n. 485, sollavata dal Tribunale

Amministrativo Regionale per la Lombardia, in riferimento agli artt.

3 e 53, primo comma, Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:844 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte