Ordinanza n. 848/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 365/1958
- art. 4legge 365/1958
- art. 5legge 365/1958
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo
comma, 4, 5, lett. a), e 7, lett. a), della legge 13 marzo 1958, n.
365 (Opera Nazionale per gli orfani di guerra), promosso con
ordinanza emessa il 23 giugno 1983 dal T.A.R. per la Lombardia sul
ricorso proposto da De Barbieri Angela Teresa contro il Ministero
della P.I. ed altri, iscritta al n. 841 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 dell'anno
1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia, con ordinanza in data 23 giugno 1983, ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1,
secondo comma, 4, 5, lett. a), e 7, lett. a), della legge 13 marzo
1958, n. 365, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost.,
limitano la nozione di orfano di guerra ai soli soggetti minorenni;
che oggetto del giudizio a quo era la sussistenza del diritto di
una dipendente statale al collocamento a riposo anticipato, con i
benefici di cui alla legge n. 336/70, per essere essa iscritta negli
elenchi degli orfani di guerra; diritto disconosciuto dalla
competente autorità amministrativa in base al rilievo che
l'interessata era maggiorenne all'epoca della morte del genitore;
che, ad avviso del giudice a quo, le censurate disposizioni
consentono di enucleare una nozione di orfano di guerra, riferibile,
in via generale, esclusivamente ai soggetti minorenni all'epoca del
decesso del genitore (il che appare, secondo lo stesso giudice, di
per sé contrastante col principio di eguaglianza, non ravvisandosi
sostanziali differenze fra la posizione di tali soggetti e quella di
coloro che, alla stessa epoca, avevano raggiunto la maggiore età,
presi anch'essi in considerazione dalla legge n. 365/58, ma al fine
dell'attribuzione di più limitati benefici);
Considerato che, peraltro, il giudice remittente aggiunge a tali
rilievi che la legge n. 336/70, nel prevedere l'applicabilità dei
benefici in essa apprestati agli orfani di guerra, non distingue in
modo alcuno fra maggiorenni e minorenni; e che tale legge, per ambito
di applicazione, soggetti destinatari, ratio ispiratrice e
specificità di materia, risulta essenzialmente diversa da quella del
1958, contenente la censurata nozione limitativa del concetto di
orfano: ciò con la duplice conseguenza che, da un lato, alla legge
più recente non potrebbe attribuirsi alcuna efficacia abrogativa di
questa non recepita nozione e, dall'altro lato, "non potrebbe
fondatamente sostenersi che, per interpretare la legge del 1970
occorra o si possa far riferimento alle norme della legge del 1958 e
alla definizione che esse danno dell'orfano di guerra";
che nonostante tale ultime considerazioni, il giudice a quo,
individua, tuttavia, il pericolo che la legge del 1958, per i
concetti in essa enunciati e per i principi in essa contenuti, possa
influire sull'interpretazione della legge successiva, portando a
restringere l'ambito di applicazione ai soli orfani di guerra
minorenni, sebbene i benefici in tale ultima legge previsti siano
dalla medesima dichiarati applicabili agli "orfani di guerra"
indicati soltanto come tali, senza alcuna specificazione ulteriore;
che conseguentemente, la prospettazione della questione appare
del tutto teorica, in quanto il giudice remittente non afferma di
dover condividere quell'interpretazione delle norme della legge del
1970 (implicate dal thema decidendum) che, postulandone un, sia pure
implicito, rinvio a quelle di cui alla legge del 1958, comporterebbe
la necessaria pregiudizialità dell'avanzato dubbio di legittimità
costituzionale delle censurate norme di tale ultima legge; e che,
anzi, alla stregua di quanto sopra rilevato, nell'ordinanza di
rimessione sembrerebbe perfino recepita l'opposta opzione
ermeneutica;
che, pertanto, secondo l'esposta prospettazione, la questione
appare manifestamente inammissibile, richiedendosi, in sostanza, a
questa Corte la scelta di una delle possibili interpretazioni delle
norme rilevanti ai fini della decisione del giudizio a quo, ciò che,
invece, è compito del giudice remittente;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 4, 5, lett.
a), e 7, lett. a), della legge 13 marzo 1958, n. 365 (Opera Nazionale
per gli orfani di guerra), sollevata, in riferimento all'art. 3
Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:848 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte