Ordinanza n. 849/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 336/1970
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello
Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), promosso con
ordinanza emessa il 12 dicembre 1983 dalla Corte dei Conti - Sez. III
giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti da Lupica Francesco ed
altro, iscritta al n. 976 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 12 dicembre
1983 ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, nella
parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., non prevede un sistema
di applicazione dei benefici da esso recati anche nei confronti degli
ex combattenti che, come gli ufficiali giudiziari, fruiscano di
pensioni liquidate con sistema tabellare;
che la violazione del principio di eguaglianza viene prospettata
dal giudice a quo sotto un duplice profilo: sottolineando, cioè, sia
la disparità di trattamento tra gli ufficiali giudiziari e le altre
categorie di pubblici dipendenti (essendo soltanto i primi esclusi
dall'applicabilità dei benefici previsti dalla norma censurata, per
la ragione tecnica derivante dall'impossibilità di calcolo dei
benefici stessi in un sistema pensionistico di tipo tabellare, vale a
dire tale che, per la liquidazione del relativo trattamento, implica
il riferimento ad apposite tabelle che tengono conto soltanto
dell'anzianità maturata e non anche della retribuzione in godimento
al momento del collocamento a riposo), sia l'arbitraria equiparazione
che, limitatamente alla non operatività della medesima norma, viene
a prodursi fra ufficiali giudiziari ex combattenti ed ufficiali
giudiziari che non possano vantare siffatta qualità;
Considerato che proprio le riconosciute peculiarità
dell'ordinamento pensionistico degli ufficiali giudiziari (v. leggi
nn. 586/75 e 167/81) escludono la possibilità di istituire un utile
raffronto, ai fini della verifica di conformità della norma
censurata al principio costituzionale di eguaglianza, fra la
posizione di costoro e quella di altri dipendenti statali il cui
trattamento pensionistico viene determinato in base al duplice
parametro dell'anzianità maturata e dell'entità della retribuzione
fruita al momento del collocamento a riposo: ciò conformemente al
principio, ripetutamente espresso da questa Corte, che, appunto,
esclude la possibilità di raffronti siffatti fra ordinamenti
previdenziali eterogenei (v. sentt. nn. 26/80, 92/75 e 30/76);
che, d'altra parte, riconosciuta per tali ragioni la legittimità
dell'esclusione del particolare beneficio de quo nei confronti della
categoria degli ufficiali giudiziari, diviene ultronea qualsiasi
questione di pretesa arbitraria parificazione, nell'ambito di tale
categoria di dipendenti pubblici, fra coloro che possono vantare la
qualità (utile in altro ordinamento) per la concessione del
beneficio medesimo e coloro che, invece, tale qualità non
posseggano;
che, pertanto, la questione si palesa manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme
a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex
combattenti ed assimilati), sollevata, in riferimento all'art. 3
Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:849 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte