Ordinanza n. 85/1977
Altra decisione · depositata il 12/05/1977 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 35/1974
- art. 21legge 35/1974
- art. 23legge 35/1974
- art. 38legge 35/1974
- art. 55legge 35/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 19,
21, 23, 38 e 55 della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana
(difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 febbraio 1975 dal pretore di Pontremoli
nel procedimento penale a carico di Brunello Menconi ed altri, iscritta
al n. 462 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975;
2) ordinanza emessa il 24 giugno 1975 dal pretore di Pontremoli nel
procedimento penale a carico di Marco Palombini, iscritta al n. 463 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975;
3) ordinanze emesse il 20 ottobre e il 26 settembre 1975 dal
pretore di Pontremoli nei procedimenti penali a carico di Pasquali
Antonio ed altro, Lazzini Giovanni, Dentoni Angelo, Menconi Franco e
Bertonati Romildo, iscritte ai nn. 473, 474, 475, 476 e 477 del
registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 239 dell'8 settembre 1976;
4) ordinanza emessa il 23 aprile 1976 dal pretore di Pontremoli nel
procedimento penale a carico di Antonelli Giancarlo, iscritta al n. 631
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 314 del 24 novembre 1976.
Visto l'atto d'intervento della Regione Toscana;
udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito l'avv. Enzo Cheli per la Regione Toscana.
Ritenuto che con otto diverse ordinanze, di identico tenore e
relative a fattispecie analoghe, emesse il 21 febbraio, il 24 giugno,
il 26 settembre, il 20 ottobre del 1975 e il 23 aprile 1976 nel corso
di procedimenti di opposizione a decreto penale promossi,
rispettivamente, da Strenda Mario, Menconi Giuliano, Menconi Brunello,
Palombini Marco, Lazzini Giovanni, Dentoni Angelo, Menconi Franco,
Bertonati Romildo, Antonelli Giancarlo (condannati ciascuno per le
violazioni previste dagli artt. 12 bis e 76 t.u. delle leggi sulla
caccia di cui al r.d. n. 1016 del 5 giugno 1939 alla pena di lire
80.000 di ammenda) nonché da Pasquali Antonio (condannato per la
contravvenzione di cui agli artt. 12 e 76 dello stesso testo unico alla
pena di lire 80.000 di ammenda) il pretore di Pontremoli ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21, 23, 38 e
55 della legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, avente ad
oggetto la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività
venatoria;
che detta legge, dopo avere in molte disposizioni dichiarato
passibili di sanzioni amministrative infrazioni che il t.u. sulla
caccia prevede quali reati e conseguentemente colpisce con sanzioni di
carattere penale, dispone nel suddetto art. 55 che "cessano di avere
applicazione tutte le norme di legge statali, ad eccezione di quelle
richiamate dalla presente legge"; che quest'ultima norma, nonché
quelle di cui agli artt. 19 e 21 della stessa legge sarebbero, secondo
il giudice a quo, viziate di illegittimità costituzionale in
riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione.
Considerato che, nel corso del presente giudizio, è entrata in
vigore la legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 (sistema sanzionatorio
delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda), ai
sensi della quale non costituiscono reato e sono soggette a sanzioni
amministrative pecuniarie tutte le violazioni per le quali è comminata
la pena dell'ammenda salvo le eccezioni dalla stessa legge previste;
che, pertanto, è il caso di rimettere gli atti al detto giudice
per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua
dello jus superveniens.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte