Ordinanza n. 85/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1339/1962
- art. 2legge 1339/1962
- art. 2legge 1338/1962
- art. 2legge 153/1969
usata come parametro
citata
- art. 23legge 153/1969
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
2, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione
speciale per l'assicurazione obbligatoria, vecchiaia e superstiti degli
artigiani e loro familiari), dell'art. 2, comma 2 lett. a) della legge
12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e dell'art. 23 della legge
30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 gennaio 1981 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Ravanelli Arturo e l'INPS, iscritta al
n. 112 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 123 del 6 maggio 1981;
2) ordinanza emessa il 13 gennaio 1981 dal Pretore di Trieste nel
procedimento civile vertente tra Picciola Valerio ed altra e l'INPS,
iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 20 maggio 1981.
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con l'ordinanza iscritta al n. 112 registro ordinanze
1981 viene sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1,
secondo comma, della legge n. 1339 del 1962, nella parte in cui
esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione diretta
erogata dalla Gestione speciale artigiani per chi sia già titolare di
altra pensione a carico dello Stato, qualora per effetto del cumulo sia
superato il trattamento minimo garantito;
che con l'ordinanza iscritta al n. 158 reg. ord. 1981 viene
sollevata, in riferimento allo stesso art. 3 della Costituzione,
questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2,
secondo comma, lett. a) della legge n. 1338 del 1962 e 23 della legge
30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui escludono il diritto
all'integrazione al minimo della pensione di invalidità a carico
dell'INPS per chi sia già titolare di pensione diretta della Cassa di
previdenza dipendenti enti locali, sempre qualora per effetto del
cumulo sia superato il trattamento minimo.
Considerato che le medesime questioni sono state già prospettate
alla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 34 del 1981,
riconoscendone il fondamento, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale degli impugnati artt. 1, secondo comma, legge 12 agosto
1962, n. 1339, e 2, secondo comma, lett. a) legge 12 agosto 1962, n.
1338;
che nelle ordinanze di rimessione non vengono prospettati ulteriori
profili né addotti nuovi argomenti.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962,
n. 1339, e degli artt. 2, secondo comma, lett. a) della legge 12 agosto
1962, n. 1338, e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - già decise
con sentenza n. 34 del 1981 - sollevate con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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